TUTOR non tarati: il verbale è nullo per la mancata taratura sia iniziale sia periodica del Tutor

Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA, segnala un’importante decisione del GdP di Teano che di fatto potrebbe aprire importanti scenari in tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative elevate con apparecchi TUTOR.
In particolare il giudice di pace potrà ordinare la restituzione immediata della patente ritirata quando la sanzione accessoria sia stata applicata a seguito di rilevazione dell’infrazione con apparecchio TUTOR carente della necessaria taratura.
Il Giudice di Pace di Teano con sentenza datata 03.03.2009 n. 355, ha accolto l’istanza cautelare di un automobilista al quale erano stati decurtati i punti dalla patente a seguito di contestazione elevata per il tramite di TUTOR da parte della Polizia Stradale, ordinando la sospensione dell’esecutività del provvedimento e per l’effetto la non decurtazione dei punti dalla patente al ricorrente.
Il Gdp constatando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris derivante dalla mancata taratura dell’apparecchio TUTOR utilizzato per la rilevazione, ha accolto l’istanza. In particolare la sentenza cita che “ in assenza di idonea procedura di taratura il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. La taratura che deve essere periodica e preventiva non deve essere confusa con l’omologazione né questa può essere sostituitiva o comprensiva della prima. Né può considerarsi soddisfatta l’esigenza di taratura dal controllo preventivo effettuato dagli agenti accertatori in quanto non può esistere né può ritenersi obiettivamente garantista alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali “.
Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, interviene chiedendo alle P.A. di riconoscere il diritto del cittadino – utente della strada – alla certezza della violazione contestata e all’osservanza della corretta procedura nell’emissione del verbale annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare le rilevazioni secondo i dettami della legge onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il cittadino e la pubblica amministrazione.
Sembra pertanto opportuno riportare di seguito la sentenza del GdP di Teano con la certezza che possa estendere la sua forza persuasiva a tutto il territorio nazionale.
Lecce, 09 maggio 2009

Giovanni D’AGATA
Componente dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
ITALIA DEI VALORI

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy