“Per rafforzare il voto all’estero, cambiamo alcune norme”

Proposta di legge dell’Onorevole GIANNI FARINA (Partito Democratico):

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2348): da quattro a tre ripartizioni; una preferenza invece di due; tre uffici elettorali a Torino, Milano e Roma; invio dei plichi da parte del Ministero dell’interno.

Le elezioni politiche del 2006 e del 2008, contrassegnate dalla partecipazione attiva delle elettrici e degli elettori italiani nel mondo, consentono di esprimere alcune considerazioni e valutazioni sulla legge 27 dicembre 2001, n. 459, relativa alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
L'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo da parte degli italiani all'estero, sancito dalla Costituzione con l'introduzione della circoscrizione Estero (articolo 48) e la previsione dell'elezione di dodici deputati e di sei senatori (articoli 56 e 57), è un principio oramai acquisito della legislazione italiana.
L'Italia ha così sanato un debito storico verso i milioni di cittadini italiani in Europa e nel mondo.
La Repubblica si è arricchita di nuove energie partecipative e democratiche perché sono entrati in Parlamento, portando la straordinaria esperienza maturata all'estero, i rappresentanti di milioni di cittadini, sino ad ora e per un cinquantennio esclusi, di fatto, dal processo democratico.
Anche se tuttora la legge è sottoposta a disamine specialistiche da parte di costituzionalisti e a superficiali critiche da parte di sprovveduti commentatori, essa, insieme con quella portoghese, ha fatto scuola, a tal punto che anche la Francia, recentemente, ne ha adottata una simile per oltre un milione di francesi residenti all'estero.
Nel corso di questi tre anni (XV e XVI legislatura) nei quali mi sono occupato della regolarità del voto, in qualità di componente della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati, ho maturato la consapevolezza di dover proporre al Parlamento alcune modifiche alla citata legge n. 459 del 2001, allo scopo di evitare atti strumentali che possano inficiare la regolarità e la validità del procedimento elettorale.
Il voto per corrispondenza – già in uso in molti Paesi europei ed extraeuropei, talora anche per i cittadini residenti in patria – è un'importante novità della legislazione italiana, introdotta per agevolare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Con l'istituzione delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (legge 27 ottobre 1988, n. 470, con successive modificazioni entrate in vigore il 16 giugno 2002), tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno, è stato possibile il voto per corrispondenza per i referendum abrogativi del 2003 e del 2005, per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) del 2004, per il referendum costituzionale del 2006 e per le elezioni politiche del 2008, ai sensi della citata legge n. 459 del 2001.
In tutte le tornate elettorali è stata registrata una partecipazione al voto soddisfacente a dimostrazione della volontà dei cittadini italiani residenti all'estero di sentirsi parte politica integrante dell'Italia. Se per i referendum e per le elezioni dei COMITES vi sono state noncuranza e poca attenzione da parte degli organi d'informazione italiani, così non è stato per le elezioni politiche. Oscurando la novità storica della consultazione, sono stati riportati, infatti, casi eclatanti di dubbia regolarità, che meritano la nostra attenzione e il nostro intervento per porvi rimedio.
Con le modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, previste dalla presente proposta di legge si interviene sul numero delle ripartizioni della circoscrizione Estero, sulle sedi delle corti di appello competenti per il procedimento elettorale, sul numero delle preferenze e sulla gestione dell'intero complesso delle operazioni di voto.
Per quanto concerne le ripartizioni della circoscrizione Estero, si propone una riorganizzazione che ne riduca il numero da quattro a tre.
Alla ripartizione comprendente l'Europa verrebbero aggiunte non solo la Federazione russa e la Turchia, come prevede l'attuale legge, ma anche lo Stato di Israele e l'Africa, due entità che, per le rispettive caratteristiche politiche e territoriali, non possono che appartenere all'area di competenza della ripartizione europea.
Alla ripartizione comprendente l'America settentrionale e centrale verrebbero invece aggiunte le rimanenti aree dell'Asia, l'Oceania e l'Antartide.
La ripartizione dell'America meridionale, invece, per la sua specificità resterebbe individuata nei termini previsti dalla legge vigente.
La nuova suddivisione territoriale della circoscrizione Estero risponde anche ad alcune osservazioni formulate da Andrea Gratteri, raccolte nel libro La legislazione elettorale italiana: come migliorarla e perché? Pubblicato presso l'editore il Mulino a cura di Roberto D'Alimonte e Carlo Fusaro. «La riserva di un seggio – scrive quest'autore – in favore di ciascuna ripartizione determina, soprattutto al Senato, una macroscopica sottorappresentazione della ripartizione europea che accentua la disomogeneità fra le ripartizioni per dimensione demografica».
Ritengo quindi che la ristrutturazione delle ripartizioni costituisca una necessità democratica.
La seconda modifica sostanziale, attinente al valore e all'importanza della scelta del candidato all'interno di una lista, è quella di ridurre a una preferenza il numero di due attualmente previsto.
Si tratta di attenersi al risultato del referendum del 1990, nel quale si affermò il principio di consentire ad ogni candidato di ottenere un risultato proporzionale alla sua effettiva e specifica popolarità, indipendentemente dalla somma dei voti frutto della convergenza con altri candidati a lui vicini. Voglio precisare che non si tratta di abolire il voto di preferenza, come è stato fatto dalla nuova legge elettorale nazionale, che non condivido perché limita il diritto dell'elettore di scegliere il candidato e conferisce un potere illimitato alle segreterie dei partiti.

La terza modifica riguarda l'organizzazione e la gestione delle operazioni di voto. La responsabilità dev'essere interamente attribuita al Ministero dell'interno e non suddivisa tra rappresentanze diplomatiche e consolari.
Innanzitutto si propone quindi l'istituzione di tre uffici elettorali per la circoscrizione Estero, invece dell'esistente ufficio centrale unico presso la corte di appello di Roma.
I nuovi uffici verrebbero istituiti a Milano, a Torino e a Roma, e ad ognuno spetterebbe la competenza per una delle sopra individuate ripartizioni.
La stampa e l'invio della documentazione elettorale dovrebbero spettare al Ministero dell'interno e non essere attribuiti, com'è attualmente, alle rappresentanze diplomatiche o consolari, per evitare il trasferimento di documenti sensibili da una sede all'altra e il ricorso ad una varietà di tipografie, incontrollate e incontrollabili. In territorio estero, poi, dovranno essere competenti unicamente le rappresentanze diplomatiche e i consolati generali di I categoria, gli unici capaci di assicurare il controllo e la sorveglianza delle buste elettorali dopo l'esercizio del voto.

On. Gianni Farina (Pd)

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «consolari» è sostituita dalle seguenti: «i consolati generali di I categoria»;
b) al comma 2, la parola: «consolari» è sostituita dalle seguenti: «i consolati generali di I categoria».
Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.
Art. 3.
(Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, la parola: «consolari» è sostituita dalle seguenti: «i consolati generali di I categoria».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia, Africa e Stato di Israele;

b) America settentrionale e centrale, Asia, Oceania e Antartide;
c) America meridionale»;
b) la lettera d) è abrogata.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 1:
1) le parole: «la corte di appello di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «le corti di appello di Milano, Torino e Roma»;
2) le parole: «è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione estero composto da tre magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «sono istituiti gli uffici per la circoscrizione Estero composti ognuno da tre magistrati»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Gli uffici per la circoscrizione estero, di cui al comma 1, hanno competenza, per il procedimento elettorale riguardante, rispettivamente:
a) per la ripartizione di cui all'articolo 6, lettera a), l'ufficio presso la corte di appello di Milano;
b) per la ripartizione di cui all'articolo 6, lettera b), l'ufficio presso la corte di appello di Torino;
c) per la ripartizione di cui all'articolo 6, lettera c), l'ufficio presso la corte di appello di Roma».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001,

n. 459, le parole: «alla cancelleria della corte di appello di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «alle cancellerie delle competenti corti di appello di Milano, di Roma e di Torino».
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'interno»;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un solo voto di preferenza».
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa del materiale elettorale e al suo invio, con le modalità previste al comma 3, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, nonché ai consolati generali di I categoria per i casi di cui al comma 5 del presente articolo»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3:
1) le parole: «Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano» sono sostituite dalle seguenti: «Non oltre venticinque giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, il Ministero dell'interno invia»;
2) le parole: «dell'ufficio consolare» sono sostituite dalle seguenti: «del consolato generale di I categoria competente ovvero, ove non esistente, del consolato competente»;
d) al comma 5, le parole: «dell'ufficio consolare» sono sostituite dalle seguenti: «del consolato generale di I categoria competente ovvero, ove non esistente, del consolato competente»;
e) al comma 7, primo periodo, le parole: «degli uffici consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dei consolati generali di I categoria»;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I responsabili dei consolati generali di I categoria, dopo l'invio dei plichi di cui al comma 7 in Italia, provvedono all'immediata sigillatura e all'invio al Ministero dell'interno delle buste contenenti le schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al medesimo comma 7 nonché del materiale elettorale ricevuto per i casi di cui al comma 5 e non utilizzato. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che è trasmesso al Ministero dell'interno».
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «l'ufficio centrale per la circoscrizione estero» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli uffici per la circoscrizione Estero»;

2) il secondo periodo è soppresso;
3) al terzo periodo, le parole: «dell'ufficio centrale per la circoscrizione estero» sono sostituite dalle seguenti: «del competente ufficio per la circoscrizione estero»;
b) al comma 2, le parole: «all'ufficio centrale per la circoscrizione estero» sono sostituite dalle seguenti: «agli uffici per la circoscrizione Estero».
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici per la circoscrizione Estero consegnano»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio per la circoscrizione Estero»;
2) alla lettera a), le parole: «dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ufficio per la circoscrizione Estera».
Art. 11.
(Modifica all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono sostituite dalle seguenti:

«l'ufficio per la circoscrizione Estero competente».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «e consolari italiane» sono sostituite dalle seguenti: «e i consolati generali di I categoria italiani».

Roma, Camera dei Deputati
Presentata il 31 marzo 2009, annunziata il 1. Aprile 2009, pubblicata sul sito della Camera dei Deputati il 28 aprile 2009.

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