ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO: ICI IL RICHIAMO DELL’EUROPA

Coerente col suo programma elettorale, Berlusconi provvedeva, nel giugno dello scorso anno, all’esenzione dall’Imposta Comunale Immobiliare (ICI) sull’abitazione di proprietà dei titolari residenti. Ma, andando a leggere meglio il D.L. 93/2008, poi convertito nella Legge 126/2008, ci si è resi conto che la normativa non trattava, sotto il profilo fiscale locale, tutti i potenziali contribuenti allo stesso modo. S’evidenziavano delle incoerenze; neppure giustificabili dal Dlgs 446/1997 che riconosceva agli enti locali libertà disciplinare nei confronti dei tributi di propria spettanza. Per dovere d’informazione, ma anche per chiarezza, tenuto conto che la normativa poneva inspiegabili distinguo nei confronti dei proprietari, residenti oltre confine, di un’unica proprietà immobiliare ad uso esclusivo in Italia, abbiamo chiesto lumi alla Direzione del Federalismo Fiscale. La Direzione in questione, con Risoluzione n.12 /DF del 5 giugno 2008, ha evidenziato che gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero possono godere dell’esenzione ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti all’entrata in vigore del D.L. 93/2008, ne avessero già prevista l’assimilazione all’abitazione principale per i residenti.

Ed ecco la prima incoerenza. Sul territorio della Repubblica ci sono comuni che hanno esonerato i loro residenti all’estero (come da risultanza AIRE) dal pagamento dell’ICI ed altri che, invece, pretendono il tributo. Insomma, l’Italia si è trasformata a macchia di leopardo ai fini di un’imposta locale pur se cassata da una Legge dello Stato.

Come spesso accade, il Diavolo fa le pentole e non i coperchi. Tant’è che l’incoerenza ICI ha assunto un ben differente spessore; questa volta a livello internazionale. La Direzione Generale della Fiscalità Diretta della Commissione Europea, con nota 27.11.2008, ha avviato, nei confronti dell’Italia, una procedura di mora (ex art. 226 del Trattato CE) per il più favorevole regime fiscale degli italiani residenti all’estero rispetto a cittadini non italiani, non residenti nella penisola, ma ivi proprietari o usufruttuari di un’unità immobiliare ad uso esclusivo. Dato che esiste una cittadinanza europea istituita col Trattato di Maastricht del 1992 e consolidata con quello d’Amsterdam del 1997. Senza, poi, dimenticare i titolari di un unico alloggio in Italia residenti, magari da generazioni, in Stati extracomunitari. Mentre scriviamo, in ogni caso, i Servizi della Direzione Generale della Fiscalità Diretta UE stanno procedendo all’esame delle controdeduzioni esposte dalle autorità italiane. In caso di successive determinazioni della Commissione Europea, sarà nostra premura informarne i Lettori.

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