L’On. Gino Bucchino ha presentato una nuova interrogazione al Ministero delle Finanze in merito alla confusione che normativa, risoluzioni ministeriali e regolamenti comunali, spesso tra loro contraddittori, hanno creato sul pagamento dell’ICI da parte degli italiani residenti all’estero.
In particolare la recente Risoluzione n.1/2009 del Dipartimento delle Finanze ha contraddetto e disdetto quanto già stabilito dalla precedente Risoluzione n.12/2008 dello stesso Dipartimento che delegava ai comuni la possibilità di deliberare l’estensione dell’esenzione dall’ICI sulla prima abitazione anche a favore dei proprietari di unità immobiliari in Italia residenti all’estero.
Il rischio concreto è infatti che ora i comuni chiedano ai contribuenti residenti all’estero il pagamento dell’ICI per il 2008 dopo averli precedentemente esentati tramite regolamento.
Riteniamo opportuno diffondere il testo integrale dell’interrogazione che riassume sinteticamente l’evoluzione della complessa vicenda, illustra i termini della questione e sollecita il Ministero a chiarire una volta per tutte.
“Con l’art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale”;
– con la Risoluzione n.12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, disponeva che l’esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Nel concetto di “assimilazione” vanno ricomprese – è sostenuto nella Risoluzione – tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. Quindi tali unità immobiliari possono godere dell’esenzione dall’ICI nel caso in cui i regolamenti comunali ne abbiano espressamente previsto l’assimilazione all’abitazione principale;
– un elevato numero di comuni italiani si è dotato di un regolamento o ha emanato una delibera che prevede l’assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all’estero i quali quindi non hanno dovuto versare l’ICI per l’anno 2008;
– tuttavia con la Risoluzione n.1 del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha nuovamente chiarito, ancorché con molto ritardo rispetto all’entrata in vigore della normativa che ha disposto l’esenzione dall’ICI, quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale cui possono riferirsi i regolamenti o le delibere comunali;
– la Risoluzione n.1 del Dipartimento delle Finanze asserisce che dalla lettura della relazione illustrativa della normativa che ha introdotto l’esenzione dall’ICI (e cioè la legge n.126 del 24 luglio 2008), le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
– la Risoluzione citata dispone inoltre che i comuni, in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito ICI accertato, derivante dalla disposizione di esenzione in questione, da presentare entro il 30 aprile 2009 devono tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione su citate;
– conseguentemente, secondo la nuova interpretazione del Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si evince che sono da escludere dall’assimilazione ad abitazione principale, e quindi dall’esenzione dall’ICI, le unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all’estero;
– la Risoluzione precisa infine che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’ICI relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione;
– è quindi evidente il rischio che molti comuni, sulla scorta di quanto previsto dalla Risoluzione n. 1 del Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, chiedano ora il pagamento pregresso del tributo ICI ai contribuenti italiani residenti all’estero i quali non avevano versato l’imposta comunale sugli immobili per il 2008 così come eventualmente previsto dal Regolamento comunale ove è ubicata la loro unità immobiliare di proprietà.
• quali misure Codesto Ministero intende adottare per tutelare i diritti dei contribuenti italiani residenti all’estero e proprietari di unità immobiliare in Italia equiparata dai regolamenti comunali a prima abitazione e quindi esente dall’imposta comunale sugli immobili;
• se non ritiene necessario intervenire presso le autorità fiscali competenti per verificare quali sono i motivi per cui con la Risoluzione n.12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, disponeva che l’esenzione va a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali e successivamente lo stesso Dipartimento con Risoluzione n.1 del 4 marzo 2009 limitava il concetto di assimilazione esclusivamente a quelle previste dalla legge n.126/2008 smentendo se stesso e addirittura dando istruzioni ai Comuni di recuperare il tributo nei confronti dei soggetti – come gli italiani residenti all’estero – che avevano creduto sulla base delle precedenti indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento di rientrare nelle condizioni di esenzione;
• se vuole chiarire in maniera definitiva e non ambigua se i contribuenti italiani residenti all’estero proprietari di unità immobiliari in Italia non locate debbano pagare l’Imposta comunale sugli immobili o possono essere esentati dai regolamenti comunali.”