Incredibile ma vero. Con un semplice colpo di spugna – denuncia l’On. Bucchino – il Governo invalida i Regolamenti comunali che avevano esteso l’esenzione dall’ICI anche agli italiani residenti all’estero. Infatti – spiega il parlamentare eletto nella Circoscrizione Estero – la Risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 del Dipartimento delle Finanze del Ministero di Giulio Tremonti – Economia e Finanze – chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale cui possono riferirsi i regolamenti comunali ed esclude le abitazioni possedute dai cittadini italiani residenti all’estero. Ma non basta. La Risoluzione precisa che i comuni devono provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’ICI relativa all’anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione.
Come si ricorderà con l’art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore, oltre che dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa “assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del decreto stesso.
In particolare, la Risoluzione delle Finanze afferma che dalla lettura della relazione illustrativa della normativa che ha introdotto l’esenzione dall’ICI, le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Indica quindi che i comuni, in sede di predisposizione della certificazione del mancato gettito ICI accertato, derivante dalla disposizione di esenzione in questione, da presentare entro il 30 aprile 2009 devono tenere conto esclusivamente delle ipotesi di assimilazione su citate.
A questo punto – e come da me verificato presso l’Agenzia delle Entrate – esiste il reale pericolo che i Comuni che avevano deliberato per l’estensione dell’esenzione Ici anche agli italiani residenti all’estero e proprietari di immobili in Italia, saranno costretti ad annullare l’eventuale delibera ed a chiedere il pagamento del tributo.
“Stiamo ora studiando – conclude Bucchino – come impedire questo ennesimo e vergognoso sopruso di questo Governo contro gli italiani nel mondo”.