La riforma dello sciopero nei trasporti

Il diritto di sciopero consacrato dallo Statuto dei lavoratori(legge n. 300 del 1970)viene spesso a scontrarsi con un altro diritto quello alla mobilità,riconosciuto al cittadino utente del trasporto pubblico.
La proclamazione di uno sciopero nel settore del trasporto pubblico infatti,compromette o limita il diritto alla mobilità del cittadino che utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro,o per andare ad un appuntamento.
Ma come contemperare questi due diritti?
E’ questo l’obiettivo principale della recente riforma degli scioperi nei trasporti varata dal governo e messa a punto dai tecnici del ministro del lavoro Maurizio Sacconi.
Esaminiamo i punti qualificanti di questo disegno di legge delega che, ora dovrà essere sottoposto al vaglio delle aule parlamentari:la ratio di questo articolato normativo è quella di rendere più difficile l’astensione dal lavoro.
Lo sciopero,qualora il testo di riforma governativo dovesse superare indenne da modifiche l’esame della Camera e del Senato,potrà essere proclamato dalle associazioni di categoria che rappresentino almeno il 50% dei lavoratori.
E’ previsto l’obbligo di referendum preventivo per le sigle sindacali che non superano questa soglia ma che hanno una rappresentatività superiore al 20%.
In questo caso si può scendere in piazza solo se si raccoglie almeno il 30% dei consensi.
Viene poi introdotto lo sciopero virtuale,che potrà essere obbligatorio per alcuni servizi necessari,e attuato secondo diverse modalità:lavorando e incassando lo stipendio o,se si rinuncia,toccherà all’azienda devolverlo in beneficenza,aumentato come una sorta di multa.
Il testo prevede ancora l’adesione preventiva allo sciopero da parte del lavoratore.
Giro di vite contro i blocchi selvaggi:multe fino a 5000 euro per chi manifesta bloccando strade,autostrade e aeroporti.
Sarà Equitalia a riscuotere la sanzione pecuniaria. Si pone fine poi all’effetto annuncio:per revocare uno sciopero sarà necessario un congruo anticipo.
L’iniziativa del governo è stata criticata dalla Cgil ottenendo una risposta sostanzialmente positiva da Cisl,Uil e Ugl.
Vediamo ora come il diritto di sciopero è regolamentato negli altri Paesi europei.
In Francia la normativa prevede l’obbligo di preavviso di 5 giorni per indire uno sciopero collettivo nel comparto pubblico.
Il diritto di sciopero non può essere esercitato da alcuni pubblici dipendenti come i magistrati o gli appartenenti alle forze armate.
Il governo può chiedere che venga garantito all’utenza un livello minimo di servizi.
In Germania lo sciopero deriva dalla libertà di associazione riconosciuta dalla costituzione ed ha quindi natura sindacale.
Sono vietate le azioni collettive di picchettaggio, di sciopero selvaggio e politico.
In Inghilterra lo sciopero non è un diritto ma viene regolato dalla legge. Prima di proclamare uno sciopero la proposta deve essere messa ai voti dei lavoratori interessati all’agitazione sindacale e il datore di lavoro deve essere avvertito con 7 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per lo sciopero.
In Spagna il diritto di sciopero è garantito dalla costituzione. E’ necessario un preavviso di 5 giorni per indire uno sciopero e di 10 giorni di preavviso per indirlo nei servizi pubblici.
Per i servizi pubblici essenziali sono previste delle restrizioni al diritto.

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