FINALMENTE ANCHE IL DIRITTO AL LAVORO DELLE CASALINGHE E’ TUTELATO

Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante decisione della Cassazione: anche il diritto al lavoro delle casalinghe è meritevole di tutela e devono essere risarciti tutti i danni, compreso quello patrimoniale in caso di sinistro stradale

Anche il diritto al lavoro delle casalinghe è meritevole di tutela e devono essere risarciti tutti i danni, compreso quello patrimoniale in caso di sinistro stradale.
Una decisione importante, secondo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, la recente sentenza n. 1343 del 2009 della Corte di Cassazione, che restituisce dignità e riconosce l’importanza del lavoro di milioni di donne impegnate nelle faccende domestiche e nella cura della famiglia.
Nel caso di specie, una donna era stata investita ed aveva subito danni di natura permanente che le avevano ridotto la capacità di deambulazione, diminuendone così, la capacità di attendere alle ordinarie faccende domestiche.
Così la Corte ha stabilito che la perdita della funzione deambulativa è da considerarsi, ragionevolmente (ndr), anche quale perdita di chances patrimoniali.
I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, dopo che nei primi due gradi di giudizio la ricorrente si era vista respingere la domanda relativa al danno patrimoniale, hanno ribadito che “il danno non patrimoniale va risarcito non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, specie se il danno è inerente alla perdita rilevante della capacità lavorativa per la riduzione funzionale della deambulazione”. Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva inoltre che “il principio che consente di risarcire un danno futuro ed incerto dev'essere individuato nel diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro, che compete anche alla casalinga”.
In conclusione i Supremi Giudici hanno riconosciuto che il totale risarcimento dei danni “conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro va accordato anche alla casalinga”.
Lecce, 28 gennaio 2009

Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA

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