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Possibile modifica Legge 27 dicembre 2001, n. 459, che “accomoderebbe” tutti.

“Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero “pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002.

Emendamento degli articoli 1 & 5 delle normative per l’ esercizio del diritto al voto all’ estero..

Emendamenti art. 1 & 5

Art. 1.
1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

4 Gli elettori residenti all’ estro possono altresi’ rinunciando al voto nelle circoscrizioni Estero , previa opzione votare a tutte l’ elezioni per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti

Art. 5.
1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

3 Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia a tutte le elezioni per corrispondenza nella circoscrizione del territorio nazionale solo i residenti che hanno esercitato l’ opzione di cui alll’ articolo 1, comma 4.

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