Anche il Ministero dei Trasporti interviene in materia di autovelox con autovettura “civetta” privata, sostenendo l’illegittimità delle infrazioni elevate con tale metodo. Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, commenta: “meglio tardi che mai” ed invita le P.A. ad adeguarsi e ad annullare i verbali già redatti.
“Meglio tardi che mai!”, è questo il commento del componente del Dipartimento Tematico Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, alla notizia che anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia intervenuto in merito alla dibattuta questione degli autovelox a bordo di autovetture “civetta” appartenenti a società private, oggetto, peraltro, di una perdurante querelle nel Comune di Lecce.
Il ministero, infatti, con il parere 25/9/2008 prot. n. 75730, ha espressamente censurato l’utilizzo di tale metodo per il rilevamento mediante autovelox delle infrazioni al Codice della strada per violazione degli articoli che riguardano la velocità, anche se le autovetture in questione siano debitamente presegnalate.
La motivazione adottata dal parere in questione, nel riferirsi ad alcune decisioni giurisprudenziali che avevano sostenuto l’illegittimità di queste postazioni di controllo, ritenendole dei veri e propri trabocchetti, è centrata sulla carenza da parte dell’automobilista della mancata “percezione visiva” della presenza della postazione di controllo e, pertanto, sull’inadeguatezza relativamente al requisito della “visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dal Codice della Strada.
Per questi motivi e per l’ennesima volta, dopo le numerose sentenze dei Giudici di Pace in materia, il componente del Dipartimento Tematico Tutela del Consumatore di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, invita le pubbliche amministrazioni che hanno perseverato in queste prassi illegittime ad adeguarsi a quanto autorevolmente e persuasivamente sostenuto dal Ministero dei Trasporti e ad annullare in via di autotutela i verbali per infrazioni al Codice della Strada sin qui redatti.
Di seguito il testo della circolare.
Lecce, 29 ottobre 2008.
Il Componente del
Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”
Giovanni D’AGATA
“Dalla parte dei cittadini”
Dipartimento Nazionale
“ TUTELA DEL CONSUMATORE”
“ANOTHER WORLD IS POSSIBLE”
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Sede Provinciale “Itala dei Valori” di Lecce – V. le Lo Re n. 22 – 73100 – LECCE Tel. 388/9411240 – – e mail: dagatagiovanni@virgilio.it
Servizio autovelox con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/9/2008 prot.75730
CC (Lecco cintura)
In via preliminare si fa presente che le circolari richiamate nella richiesta in oggetto non sono state emanate dal Ministero scrivente, bensì dal Ministero dell’Interno, pertanto per una più corretta interpretazione ed applicazione delle stesse si consiglia di interpellare direttamente il medesimo Ministero.
Per quanto di conoscenza e competenza in materia da parte di questo Ufficio, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “ percezione visiva” della presenza della postazione di controllo” e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “ visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata. (Fonte PiemmeNews)