Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00488 presentata da CESARE DAMIANO

Damiano ed altri: Regime fiscale e contributivo dei medici specializzandi.

“Ho voluto sottolineare ieri in Commissione che l'interpretazione resa dal Ministero in ordine al tipo di aliquota da applicare per le somme corrisposte ai medici specializzandi esclude ingiustamente questi ultimi dall'applicazione della norma sulla gestione separata dell'INPS, determinando un peggioramento del loro trattamento economico. Proprio in virtù di tale interpretazione si rischierebbe di dar luogo ad un trattamento differenziato tra medici specializzandi, atteso che per coloro che svolgono l'attività di specializzazione all'estero è prevista invece l'applicazione di una aliquota ridotta.”
“La risposta fornita dal sottosegretario Viespoli è assolutamente insoddisfacente. La necessità di evitare confusioni tra attività formativa e attività lavorativa, che potrebbero dar luogo a numerose controversie giudiziali. È necessario che il Governo svolga sulla materia gli opportuni approfondimenti, al fine di chiarire la natura della tipologia contrattuale di queste figure professionali e, conseguentemente, definire i loro obblighi contributivi.”

Amalia Schirru

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00488 presentata da CESARE DAMIANO
mercoledì 22 ottobre 2008, seduta n.070

DAMIANO, SCHIRRU, GATTI e FONTANELLI. –
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
– Per sapere – premesso che:

nell'ambito della Gestione separata relativamente ai medici specializzandi con la circolare n. 88 del 1o ottobre 2008, l'Inps ha espresso parere sull'aliquota piena, specificando che deve essere sempre applicata, indipendentemente dall'iscrizione all'ENPAM e dall'eventuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale;

l'interpretazione resa dal Ministero, sembra in netto contrasto con quanto disposto dal comma 26, dell'articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esclude dall'obbligo della gestione separata INPS i soggetti assegnatari di borse di studio;

con la nota n. 452143, del 14 marzo 2007, l'Agenzia delle entrate, sulla considerazione che trattasi di fattispecie eguale alla borsa di studio per l'attuazione del contratto di formazione specialistica, rende noto che le somme erogate ai medici che frequentano le scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRAP dovuta ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997, in quanto le stesse somme sono corrisposte a titolo di borsa di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR, ancorché con la dizione di contratto di formazione specialistica;

sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS con nota n. 29642, del 2007, il Ministero ha comunicato alle Università di applicare l'aliquota ridotta;

gli specializzandi, ancorché usufruiscano di un contratto, non svolgono un'attività autonoma o dipendente di lavoro, ma semplicemente seguono i corsi con attività teorico-pratica, per conseguire una formazione specialistica;

l'interpretazione data dal Ministero creerebbe inoltre un grave nocumento, in quanto verrebbe ad avallare un nuovo contenzioso in atto tra gli specializzandi che pretendono un contratto di formazione-lavoro con conseguente possibile rivendicazione di strutturazione presso le Aziende sanitarie e questo Ministero che resiste alla luce di quanto enunciato dal comma 3, dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 368 del 1999;

numerose Università hanno evidenziato i problemi relativi all'applicazione di tale circolare e soprattutto all'impossibilità di recuperare le somme verso gli specialisti che hanno già conseguito il diploma, mentre l'Enpam si sta attivando, a sua volta, sia presso codesto Ministero che presso l'INPS;

le associazioni più rappresentative della categoria, Segretariato italiano medici specializzandi (SIMS) e Federspecializzandi, a seguito dell'incontro intercorso coi vertici della Fondazione ENPAM, hanno dichiarato di essere pronte ad avviare una mobilitazione congiunta, qualora non andasse a buon fine il percorso tecnico-politico avviato in collaborazione con l'ENPAM -:

se non ritenga opportuno rivalutare il problema anche alla luce delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 368 del 1999, al fine di non dare adito ad interpretazioni ambigue tra attività formativa e attività lavorativa, ed in tal senso se non ritenga di dover rivedere la posizione presa nella suddetta circolare confermando l'applicazione di quanto già concordato e scritto nella nota INPS n. 2964 del 2007. (5-00488)
ALLEGATO 4

5-00488 Damiano ed altri: Regime fiscale e contributivo dei medici specializzandi

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo posto dagli Onorevoli interroganti relativo al problema dei medici specializzandi passo ad illustrare le notizie acquisite presso le Amministrazioni competenti.
Occorre preliminarmente precisare che l'articolo 1, comma 300 lettera c) della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria per il 2006) sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 368/1999, stabilendo che: «a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»,
Pertanto, per la durata legale della formazione specialistica, i medici devono essere iscritti alla Gestione separata e per il richiamo espresso all'articolo 45 della legge n. 326/2003, l'aliquota contributiva pensionistica è quella propria degli iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.
L'Enpam (ente di previdenza ed assistenza dei medici ed odontoiatri) ha fatto presente che i medici in formazione specialistica, per effetto della semplice iscrizione all'Albo professionale, sono tenuti all'obbligo contributivo a favore del Fondo di Previdenza-Enpam quota A.
A seguito dl specifica richiesta da parte dell'Inps sulla misura dell'aliquota contributiva da applicare sul trattamento economico onnicomprensivo percepito dai medici in formazione specialistica, in considerazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 300, legge n. 266 del 2005, sopra citata, la competente Direzione Generale del Ministero che rappresento, con nota del 10 settembre 2008, ha ritenuto di configurare la disposizione recata dal citato articolo 1, come speciale rispetto alla disciplina generale recata dall'articolo 45 della legge n. 326/2003, soluzione ermeneutica pienamente condivisa anche dalla Ragioneria Generale dello Stato.
La scelta di individuare nella misura massima l'aliquota contributiva dovuta alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, oltre a ricavarsi dal contenuto della summenzionata nota, risiede, altresì nella interpretazione più coerente che si è inteso dare del citato articolo 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005.
In particolare nella nota menzionata è stato chiarito che il legislatore, nel citato articolo 1, co. 300, della legge n. 266/2005, nel richiamare l'articolo 45 della legge n. 326/2003, ha inteso definire una normativa speciale per i medici in formazione specialistica, assoggettandone il trattamento economico onnicomprensivo all'aliquota massima vigente nel tempo.
Da ciò discende che per i medici in formazione specialistica deve essere utilizzata sempre l'aliquota piena, indipendentemente dalla loro iscrizione all'ENPAM e dall'eventuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale.
Tra le diverse interpretazioni si è quindi privilegiata quella volta ad assicurare una maggiore tutela previdenziale ai medici in formazione specialistica.

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