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LA “STORIA DELL’AUTONOMIA”

Come, quando e perché nasce la Scuola dell’Autonomia

Tale innovazione in campo educativo, nasce nel Settembre 2000 e nei due anni precedenti sotto le direttive dell’allora ministro della pubblica istruzione Luigi Berlinguer, anche se le scuole del territorio nazionale non sono ancora autonome a tutti gli effetti, in quanto l’istituzione scolastica indipendente è ancora tutta da realizzare e costruire. Nel 1996, periodo della vittoria delle elezioni politiche dell’Ulivo, il ministro Berlinguer incontra i capi di istituto di Milano e Provincia sostenendo di avere idee innovative per la riforma scolastica dopo aver raccolto gli umori della base. In passato (nell’87, 88, 89) già il ministro Galloni presentò un disegno di legge al governo inerente l’autonomia della scuola in Italia, ed anche lui incontrò i capi d’istituto (i dirigenti scolastici), ma si trattava di una proposta di legge senza intenzione di seguito parlamentare da convertire in decreto ministeriale a tutti gli effetti, probabilmente perché riteneva che i tempi non fossero maturi.
Comunque anche nel 1996 i capi d’istituto si presentarono piuttosto scettici di fronte a Berlinguer pensando ad una molto probabile sospensione del disegno di legge per la fine del mandato ministeriale, della maggioranza politica di centro sinistra e la fine della legislatura. Ma per ovviare al dilagante scetticismo ed alla sfiducia generale in un potenziale futuro cambiamento, il Ministro Berlinguer dichiarò anche il come sarebbe stata attuata l’autonomia. L’unica sessione parlamentare certa è costituita dal bilancio, parte della legge finanziaria, che viene approvata dal governo ogni anno, entro il 31 dicembre, e se non entra in vigore, per l’inammissibilità degli emendamenti richiesti dalla base, scade in esercizio provvisorio che ricade sull’intero sistema economico. Quindi sulla base di tali premesse il Ministro decise di inserire il disegno di legge sull’autonomia nell’ambito più generale della finanziaria, comprendendo l’articolo di conferimento di delega, al governo: la delega dell’autonomia. Quindi si intuisce che il percorso efficace e vincente è proprio la delega, attuata con la legge del 15 Marzo n.1 59/97 proposta dal ministro Bassanini, la cui dicitura era “Delega al governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti a regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione delle procedure amministrative”, in cui è contenuto l’articolo 21 che dichiara l’autonomia di tutte le istituzioni scolastiche entro il 31 dicembre 2000 con l’approvazione della legge finanziaria. Da questa normativa le scuole risultano ridimensionate
Perché si è voluta l’autonomia?
Lo Stato incarica il Governo di concedere l’autonomia perché la scuola italiana non poteva dipendere ed essere governata e controllata sempre dal centro, da Roma: occorreva decentrare per snellire le procedure burocratiche ed amministrative, ma non solo…con la scuola dell’autonomia ogni istituto deve rispondere in modo efficiente, pratico, veloce alle esigenze dell’utenza, delle differenti tipologie di territorio, delle agenzie culturali, educative, formative operanti in esso, dell’intero sistema formativo integrato. Lo Stato riconosce ancora il valore legale ai titoli di studio, rilasciando ed approvando però una legge quadro, una normativa cornice entro cui ogni singola scuola si deve muovere, gestire ed organizzare tramite appunto la legislazione dell’autonomia. Dunque ci si sofferma su questo termine la cui accezione non implica il significato di indipendenza anarchica, emancipazione e piena libertà totale dalle leggi in senso anticostituzionale, ma si intende per “autonomia” non più dipendenza da:

-strutture gerarchiche (ministero, provveditorato, preside)
-relazioni ed organizzazioni verticali (non più gerarchie tra preside e docente)
-automatismi organizzativi (libertà di stesura del calendario scolastico)

I capi di istituti, basandosi sulle precedenti normative, erano abituati ad una cultura dell’adempimento, retaggio di una organizzazione burocratica e gerarchica di stampo verticale: dal Governo, al Ministero, ai Provveditori, alle scuole con le circolari ministeriali che stabilivano date e scadenze di esami, licenze, iscrizioni, lezioni, curricoli, programmi. Dalla riforma Gentile la scuola è fortemente monolitica ed accentrata in Roma, come un’istituzione dove non si riscontra movimento, creatività, iniziativa perché tutto è rigido: un sistema scolastico tolemaico. L’autonomia è una sorta di rivoluzione copernicana degli apparati e delle istituzioni preposte alla formazione, che si svincolano dalle dipendenze accentratrici delle normative governative, imposte dall’alto, ma spesso non condivise dalla base, perché basate su rigidità e discriminazioni. Dunque si intravede finalmente un passaggio, una transizione dall’accentramento monolitico (Roma) al decentramento (singolo istituto scolastico) in cui i capi d’istituto assumono un profilo e delle funzioni totalmente dirigenziali, dichiarandosi a tutti gli effetti “dirigenti scolastici”. Contemporaneamente dalle nuove normative non sono appunto previste strutture gerarchiche (es. riordino del Ministero riguardante i provveditori ed i direttori regionali tra cui non vige più uno stretto rapporto di subordinazione e gerarchia)

Ambiti e limiti dell’Autonomia

L’esplicazione della normativa relativa all’autonomia scolastica prevede un campo d’azione che innanzitutto viene determinato dalla Costituzione della Repubblica italiana. Infatti in Italia nessuna norma deve essere contraria o incompatibile ed incongruente rispetto alla Costituzione. L’attività parlamentare prevede che il disegno di legge cominci un iter giuridico al fine di essere suscettibile d’esame valutativo da parte della Commissione Affari Costituzionali, ed in seguito risulta passibile di una prova d’esame e valutativa preventiva da parte della Camera e del Senato.
Il rimanente campo d’azione della normativa sull’autonomia si esplica nell’ambito della legge 15 marzo 59/97 (Bassanini), relativa al decentramento amministrativo ed il conseguente articolo 21 inerente l’autonomia scolastica, che si ricollega consequenzialmente ai provvedimenti e regolamenti derivati dalla legge Bassanini 59/97 come il DPR 275/99 che al capo secondo, nell’articolo 3 prevede le disposizioni relative al Piano dell’Offerta Formativa scolastica.
Per quale motivo si è voluta l’autonomia? Certamente per rendere la scuola più efficiente ed efficace dal punto di vista qualitativo. Precedentemente alle normative inerenti l’autonomia, la scuola italiana risultava abituata ad una mera cultura dell’adempimento che comprendeva come finalità ultima l’obbligo di terminare il programma dettato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Dunque l’insegnante era completamente concentrato sul compito dell’adempimento del programma disciplinare annuale istituzionale. Ma la scuola dell’autonomia, risultando più efficace ed efficiente, dovrebbe fare in modo che il programma sia efficace e produttivo e che realizzi le competenze e le abilità degli allievi.
Tra gli obiettivi cardine dell’autonomia sono presenti le seguenti voci:
• Garantire processi didattici significativi da attivare all’interno dell’istituzione.
• Utilizzare al meglio le risorse (POF).
Rispondere ai bisogni del territorio, gestendosi in base all’utenza ed al sistema formativo territoriale di influenza.

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