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“Riforma cognome dei figli: un’iniezione di modernità  per l’Italia”

“Con la riforma che presentiamo oggi l’Italia avrà finalmente una legge moderna sui cognomi. Questo sarebbe un cambiamento importante anche per tante donne e famiglie italiane all’estero”, dice l’on. Laura Garavini commentando il disegno di legge presentato oggi insieme al vice-capogruppo Marina Sereni e a Sesa Amici. Con la loro proposta le tre deputate PD vogliono introdurre il principio della libera scelta da parte dei genitori del cognome da attribuire ai figli. Il disegno di legge prevede che i genitori possano scegliere se optare per il cognome della madre, del padre o per entrambi i cognomi.

“L’ordinanza della Cassazione di ieri dà un’ulteriore spinta al nostro proposta. È ora che l’Italia superi una discriminazione anacronistica delle donne e un’antica concezione della famiglia. Diamoci finalmente una legge moderna sui cognomi che ci adegui alle norme introdotte da anni negli altri grandi paesi europei”, dice la Garavini. La deputata eletta nella circoscrizione Europa si appella alle sue colleghe e ai suoi colleghi nel Parlamento invitandoli “a cogliere l’occasione di questo disegno di legge per dare all’Italia un ordinamento al passo con i tempi, e a contribuire ad una celere approvazione”.

Con la riforma proposta sottolinea la Garavini “possiamo porre fine ad una situazione che vede l’Italia come fanalino di coda in un processo di modernizzazione che altri paesi europei hanno compiuto già da anni. I genitori, con la norma da noi proposta, diventano finalmente liberi di scegliere. Non é più lo stato che impone per forza il nome del padre, ma sono i genitori a prendere la loro decisione – così come si fa da anni senza problemi in tanti altri paesi”.

“Personalmente come italiana residente all’estero”, conclude la deputata PD, “sono molto contenta di poter contribuire in prima linea ad un' iniezione di modernità per l’Italia. Proprio tante donne e tante famiglie italiane all’estero spingono da anni per realizzare questa riforma. Finora erano in una situazione assurda: avendo usufruito all’estero di normative moderne sui cognomi, si vedevano cambiare il cognome dei figli dalle autorità in Italia – veniva tolto il cognome della madre e messo per forza il cognome del padre. Con il disegno di legge da noi proposto questa situazione apparterrà solo alle assurdità del passato”.

CAMERA DEI DEPUTATI
———– XVI LEGISLATURA ———–

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati GARAVINI, SERENI, AMICI

Modifiche al codice civile in materia
di cognome dei coniugi e dei figli

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presentato il 24 luglio 2008

RELAZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di una riforma delle norme in materia di cognome nasce dall’esigenza di dare pari dignità alle donne nell’ambito del rapporto coniugale e familiare. Tale esigenza si evidenzia non solo nella relazione dei coniugi tra loro, ma anche rispetto ai loro figli.

La normativa vigente in Italia, ancorata ad una sorpassata concezione della famiglia, fa sopravvivere forme di discriminazione anacronistiche rispetto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità tra uomo e donna e situazioni normative distanti dalle acquisizioni ormai realizzate nei sistemi giuridici di altri Paesi. Per le questioni di principio che questa materia implica e per la molteplicità degli interessi coinvolti, è ormai matura una soluzione di riforma, sottolineata per altro dallo stesso elevato numero di progetti di legge presentati sia nella XIV che nella XV legislatura.

Il riconoscimento del cognome, infatti, non è solo un dato anagrafico, per quanto importante, ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell’individuo e una base di riferimento ai fondamentali diritti della persona.

Le finalità che il presente disegno di legge si propone di raggiungere rispondono, dunque, ad una duplice esigenza: affermare la pari dignità delle donne all’atto della costituzione e dello svolgimento del rapporto coniugale; estendere ai figli, sotto il profilo dell’attribuzione del cognome, il regime di parità e di dignità affermato per i genitori e tradotto in un atto di libera determinazione delle loro volontà.

Dopo avere riconosciuto a ciascun coniuge, infatti, il diritto di conservare il proprio cognome all’atto del matrimonio, questa proposta di legge introduce per i genitori il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di potere optare per entrambi i cognomi, nell’ordine da loro stabilito, o per il cognome di un solo genitore.

In questo modo si superano prima di tutto i limiti di ordine costituzionale presenti nell’attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli, frutto di una ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell’uomo. In secondo luogo si accolgono i ripetuti richiami della Suprema Corte che, ancora con sentenza del 6 febbraio 2006, n. 61, ammoniva il legislatore a intervenire per superare in questo campo il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia […] e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell’ordinamento e dell’eguaglianza tra uomo e donna».

Una decisa innovazione delle vigenti norme del codice civile in materia di cognomi ci consentirebbe, per altro, di recuperare il ritardo accumulato dal nostro ordinamento sia rispetto alle normative di altri Paesi a noi vicini per cultura e civiltà giuridica che nei riguardi di pronunciamenti di organismi internazionali, che hanno ripetutamente richiesto al nostro paese una maggiore coerenza con alcuni orientamenti già affermati a livello sopranazionale. Sotto il primo aspetto, ad esempio, in Spagna dove vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno, i genitori possono accordarsi sull’ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia, ugualmente, i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell’ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori, a loro volta, possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno definito, o, in caso contrario, attribuire loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra e Galles, infine, i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuire al figlio legittimo, scegliendolo o tra quello dei genitori o tra nomi diversi.

In questa direzione, per altro, inclinano anche numerosi pronunciamenti provenienti da fonti convenzionali internazionali. La “Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne”, ad esempio, approvata a New York il 18/12/1979 e ratificata in Italia il 18/3/1985, ha chiesto la realizzazione della parità della donna nell’ambito coniugale e familiare. Il Consiglio d’Europa, a sua volta, ha raccomandato agli Stati membri la piena uguaglianza tra madre e padre nell’attribuzione del cognome ai figli. Numerose sono state le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo ispirate all’intento di superare ogni discriminazione a danno della donna a proposito di cognomi. La Corte di giustizia delle Comunità europee, infine, ha attribuito carattere di discriminazione al rifiuto di qualche Stato membro di iscrivere nel proprio stato civile un minore con il cognome registrato in altro Stato membro. Caso molto attuale per il nostro Paese, dove fino a qualche mese addietro, ha trovato applicazione una circolare del Ministero degli Interni che obbligava ad iscrivere all’Aire i minori figli di doppi cittadini con il cognome paterno. Sotto questo aspetto, tra gli italiani all’estero, soprattutto tra le donne, è diventata diffusa l’attesa di poter vedere riconosciuta pienamente l’attribuzione del cognome materno ai figli, quando questa facoltà si sia già realizzata nella società di residenza.

L’articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge modifica l’attuale dizione dell’articolo 143-bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il secondo comma si abroga la norma del codice civile, l’articolo 156-bis, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole; questa abrogazione è resa necessaria dalla riformulazione dell’articolo 143-bis. Lo stesso dicasi dell’abrogazione dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio), operata dall’articolo 1, comma 3, della presente proposta di legge.

L’articolo 2 introduce nel codice civile l’articolo 143-bis.1, disponendo che al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome paterno o materno, o quello di entrambi nell’ordine da questi stabilito. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio sono attribuiti d’ufficio i cognomi in ordine alfabetico. Per evitare che i fratelli nati dagli stessi genitori possano avere un cognome diverso, l’articolo 2 dispone che il cognome stabilito per il primo figlio è attribuito anche ai figli nati successivamente. Infine, si prevede che il figlio che assume il cognome di entrambi i genitori possa trasmetterne uno soltanto; in tal modo si intende evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

L’articolo 3 è finalizzato a realizzare il principio di uguaglianza anche rispetto alla filiazione. Esso dispone, pertanto, la sostituzione in tutti i testi normativi vigenti delle dizioni «figlio legittimo» e «figlio naturale» con le altre «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori dal matrimonio».

Con l’articolo 4 si modifica l’articolo 262 del codice civile in materia di trasmissione del cognome ai figli nati fuori dal matrimonio, stabilendo anzitutto che, quando il riconoscimento sia contemporaneo, i genitori attribuiscono il cognome al figlio secondo quanto disposto dall’articolo 143-bis.1. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando la filiazione nei confronti di uno dei genitori sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento dell’altro genitore, il cognome del secondo genitore si aggiunge a quello del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo, a condizione che quest’ultimo e il figlio, se abbia compiuto i quattordici anni di età, siano consenzienti.

L’articolo 5 intende adeguare alla nuova disciplina anche le disposizioni in merito al cognome dell’adottato, mentre l’articolo 6 ribadisce che le disposizioni della presente proposta di legge si applicano anche ai figli di italiani residenti all’estero per i quali si chieda l’iscrizione all’Aire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L’articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-bis – (Cognome dei coniugi). –
Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

2. L’articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 2.

1. Dopo l’articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«L’articolo 143-bis.1 – (Cognome del figlio di genitori coniugati). –
I genitori coniugati, all’atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre, o quello della madre, ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.

Il figlio che ha avuto il cognome di entrambi i genitori, può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

ART. 3.

1. In qualunque disposizione di legge, l’espressione «figlio legittimo» è sostituita da «figlio nato nel matrimonio» e la dizione «figlio naturale» è sostituita da «figlio nato fuori dal matrimonio».

ART. 4.

1. L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). –
Il disposto dell’articolo 143-bis.1 si applica anche al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento o l’attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario sia il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento che quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.

Anche ai figli nati fuori dal matrimonio si applica quanto contenuto nel precedente articolo 2 – terzo comma».

ART 5.

1. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. – (Cognome dell’adottato). –
L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell’articolo 143-bis.1 e dell’articolo 262, egli indica quale dei due intende mantenere.

Se l’adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire, ai sensi del precedente articolo 143-bis.1. In caso di mancato accordo, si segue l’ordine alfabetico».

2. L’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – 1. L’adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.

2. All’adottato si applicano le disposizioni dell’articolo 143-bis.1 del codice civile».

ART. 6.

1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli, si applicano anche ai figli di italiani residenti all’estero per i quali si chieda l’iscrizione all’Aire, in base alla legge n. 470 del 27 ottobre 1988 e successive modifiche.

Laura Garavini

Marina Sereni

Sesa Amici

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