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GRAVE ATTACCO DEL GOVERNO ALL’ASSISTENZA E ALL’ASSEGNO SOCIALE

Con un piccolo comma del Decreto legge n.112, così come modificato in sede di conversione alla Camera con il Disegno di legge n. 1386/A (Articolo Unico) approvato con lo strumento della fiducia lunedì 21 luglio, il Governo Berlusconi ha introdotto una serie di misure restrittive che sconvolgono in negativo il sistema italiano dell’assistenza sociale.
Il disegno di legge approvato dalla Camera, e che sarà trasmesso ora al Senato, prevede infatti al comma 10 dell’articolo 20 che a decorrere dal 1° gennaio 2009 l’assegno sociale, istituito dalla legge n.335/95 in sostituzione della pensione sociale, sarà corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Si tratta di una norma giuridicamente e socialmente aberrante che penalizza le persone più bisognose soprattutto con la previsione del requisito dei dieci anni di attività lavorativa legale.
La nuova norma è presumibilmente concepita per limitare il diritto dei cittadini stranieri all’assegno sociale ma paradossalmente colpisce quasi esclusivamente i cittadini italiani residenti in Italia perché il Regolamento comunitario n.1408/71 include nel suo campo di applicazione oggettivo anche l’assegno sociale e prevede all’art.10 bis, comma 2, che l’istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni non contributive (come l’assegno sociale) al compimento di periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro.

Attualmente l’assegno sociale, che è una prestazione assistenziale, viene erogato ai cittadini italiani i quali abbiano compiuto i 65 anni di età, abbiano la residenza in Italia (senza requisiti temporali di soggiorno) e che abbiano un reddito inferiore ad una soglia predeterminata. I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
Per il 2008 tali limiti sono pari a € 5.142,67 annui se il pensionato è solo, € 10.285,34 annui se è coniugato. Sono equiparati ai cittadini italiani:gli abitanti della Repubblica di San Marino; i rifugiati politici; i cittadini di uno Stato dell'Unione europea; i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno (per il 2008 è pari a Euro 395,59 ed è esente da imposta. L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero.
L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti.
Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali.
E’ prevedibile che la norma restrittiva sarà ora confermata dal Senato con un ulteriore voto di fiducia. Sarà quindi necessaria una mobilitazione delle forze sociali più sensibili e democratiche per correggerla nel corso della futura attività legislativa e prima comunque del 1° gennaio 2009.

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