Con la Risoluzione n.242/E del 13 giugno 2008 l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente stabilito che i contribuenti residenti all’estero in Paesi extracomunitari ammessi a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, non potranno presentare l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.455 del 2000) per ottenere il diritto a tali detrazioni, a differenza dei soggetti residenti nell’Unione Europea e nello spazio SEE i quali invece ne hanno la facoltà.
E’ una sgradita notizia soprattutto per i cittadini italiani che lavorano presso le rappresentanze diplomatiche all’estero in Paesi extracomunitari i quali risultano anagraficamente residenti all’estero e saranno costretti a produrre la documentazione atta a dimostrare l’attestazione delle condizioni richieste.
Come si ricorderà la legge finanziaria per il 2007 n.296/2006 aveva previsto, in deroga alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che i soggetti non residenti hanno diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscano non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato e di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Già con la Risoluzione n.6/2008 l’Agenzia delle Entrate aveva precisato che i soggetti che risiedono in Paesi extracomunitari devono necessariamente presentare la documentazione richiesta seguendo le modalità indicate nell’art. 2 del Decreto n.149 del 2007.
Ora, in seguito ad uno specifico quesito del Ministero degli Esteri, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito e disposto che la possibilità di attestare le condizioni richieste dalla legge mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista in favore dei soggetti che risiedono in uno Stato dell’Unione Europea non può estendersi ai soggetti, aventi cittadinanza italiana, residenti in altri Stati.
Tali soggetti quindi, in particolare i contrattisti e i pensionati italiani residenti in Paesi extracomunitari, dovranno procurarsi la documentazione nel Paese di residenza presso le autorità fiscali locali che attesti i requisiti richiesti. Tale documentazione dovrà essere tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano locale (è altresì valida la documentazione con apposizione dell’Apostille per i residenti in Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961).