Possibili reati nel sistema del signoraggio privato

di Palmira Russo

L'epoca del signoraggio privato sarà descritta nella forma e nei costumi, e sarà studiata sui libri di scuola dalle prossime generazioni, tuttavia noi possiamo cominciare a considerare attuabili predisposizioni.

Tratto dal libro “€uroSchiavi” di Marco Della Luna e Antonio Miclavez.

Nel modo conforme alla legge possiamo chiederci se sarebbe ravvisabile qualche reato nel sistema monetario e bancario. Eccone alcuni :

“I reati più gravi inerenti al sistema monetario e bancario sono quelli di eversione della costituzione, commessi col trasferire il potere sovrano a organismi privati.

Il peculato potrebbe ravvisarsi nel fatto che il governo fa pagare allo Stato il denaro emesso a costo zero da una banca privata, con danno per lo Stato e vantaggio per i banchieri privati.

Poi vi sarebbero il falso in bilancio di tutte le banche e soprattutto delle Banche Centrali e la conseguente evasione fiscale. Infine, bisognerebbe contestare l'associazione a delinquere, trattandosi di una pluralità di reati commessi da una pluralità di soggetti organizzati al fine di commetterli.

È vero che questi comportamenti di reato vengono compiuti da molti anni senza che vengano perseguiti, ma ciò non impedisce di rintracciarli ora, perché in materia penale non esiste la desuetudine delle norme.

Come possibilmente è vero che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buonafede; ma i dirigenti delle banche e dei ministeri, i finanzieri, qualche ministro, non possono essere inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.

Quindi possiamo aprire il fascicolo delle indagini preliminari, iscrivendolo per ora contro ignoti.

Attentato all'indipendenza dello Stato (art. 241 CP):

[I]. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Questo reato potrebbe esser imputabile a governanti che illegittimamente hanno concesso la sovranità monetaria prima alla Banca d'Italia e poi alla BCE, e sottoponendo così la Repubblica al potere indipendente e sovrano di organismi privati e, il secondo, esterno alla Repubblica stessa.

Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 CP):

[I]. Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni [90 Cost.].

Questo reato potrebbe esser stato commesso da governanti che illegittimamente hanno concorso a istituire il sistema di dominio della finanza privata sullo Stato.

Peculato (art. 314 CP);

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tré a dieci anni.

Forse commesso da funzionari e ministri col donare soldi dei cittadini alle Banche Centrali in cambio di denaro il cui valore è dato dai cittadini e non dalle Banche Centrali”.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis CP):

“[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 comma 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero alfine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

(…)

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 com­ma 2] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (3).

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

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