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Sentenza giustissima

A dieci gioni dal voto il ministro degli interni Amato non esclude un rinvio delle consultazioni. Sul “Caso Pizza-DC” si attende per il 10 marzo il pronunciamento della Cassazione. E Felice Besostri — senatore emerito, avvocato nonché docente di diritto costituzionale alla Statale di Milano — riassume per noi lo stato dell'arte sulla spinosa questione.

La giustissima ordinanza della Sezione V del Consiglio di Stato, con la quale è stato sospeso il diniego di registrazione del simbolo della DC di Pino Pizza, ha suscitato la reazione di costituzionalisti. Loro e qualche giornalista esperto di diritto pubblico hanno ricordato l'art. 61, c.1 della Costituzione, che recita “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”. Questo per sostenere che sarebbe stato incostituzionale ogni ipotesi di rinvio delle elezioni, sia pure in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.
Capisco che l'ipotesi di rinvio non piaccia né a Veltroni né a Berlusconi e che quindi ci siano schiere di commentatori pronti a stracciarsi le vesti. Ma io mi chiedo dove stavano questi illustri costituzionalisti e giornalisti quando la Sezione IV del Consiglio di Stato (con la sentenza n. 1053/2008 dell'11-13 marzo 2008) ha stabilito che il decreto di convocazione dei comizi elettorali, in quanto “atto politico”, è inimpugnabile? Se atto inimpugnabile, i comizi elettorali possono essere convocati anche oltre il termine costituzionale dei 70 giorni. La teoria dell'atto politico è stata inventata per impedire di portare innanzi alla Corte Costituzionale la legge elettorale vigente sulla quale grava un serio problema d'incostituzionalità a causa del premio di maggioranza, come per altro adombrato dalla stessa Corte nelle sentenze nr. 15 e 16 del 2008 a in tema di ammissione dei referendum elettorali.
Gli stessi costituzionalisti sono rimasti zitti quando il Tar Lazio (Sezione II-bis, sentenza n. 1855 del 27 febbraio 2008) aveva deciso che competenti ad esaminare i ricorsi di cittadini elettori contro la legge elettorale per sospetta incostituzionalità erano le Giunte delle Elezioni delle… future Camere. Quella che verrebbero elette in forza della legge elettorale incostituzionale medesima!
I nostri illustri commentatori s'indignano a corrente alternata. Per costoro la violazione dell'art. 61 della Costituzione è più importante degli articoli 24, 103, 111 e 113 della stessa Carta costituzionale, ma anche degli articoli 6 e 13 della “Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo” che (in virtù degli articoli 10, c. 1 e 117, c. 1 della Costituzione) sono parte integrante nel nostro ordinamento costituzionale. Il Tar Lazio e il Consiglio di Stato hanno deciso che non c'è nessun giudice competente ad esaminare la costituzionalità della legge elettorale prima delle elezioni? Non fa niente.
I nostri costituzionalisti e giornalisti erano assai taciturni quando il Ministero degli Interni ha ammesso simboli elettorali con la qualificazione “Presidente” apposta come dicitura sotto il nome dei vari capi-partito. I nostri costituzionalisti e giornalisti si sono dimenticati totalmente l'articolo 92 della Costituzione secondo cui spetta al Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio dei ministri. O vogliono far credere che sia la gente, plebiscitariamente, a proclamare il premier, in contrasto con la forma di governo parlamentare sancita dalla Costituzione? Tranquilli. Pino Pizza rinuncerà al ricorso. E credo che gli pagheranno le spese legali. Auguri a tutti(ADL)

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