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Stabilizzazione di lavoratori precari

I ricorsi per contestare le graduatorie relative a selezioni pubbliche per la stabilizzazione di lavoratori precari, devono essere proposti innanzi al giudice ordinario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, con la sentenza del 13 marzo 2008 numero 2304, ha ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso mediante il quale si chiede l'annullamento della graduatoria di una selezione pubblica per la stabilizzazione di lavoratori precari. Rispetto alla partecipazione di lavoratori non a tempo indeterminato alle procedure per la stabilizzazione del rapporto infatti, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'A.G.O., atteso che il fine di esse procedure è rappresentato dall'assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto. La sentenza fa riferimento all'orientamento della Cassazione e qualche decisione di altri TT.AA.RR.. Diversamente il T.A.R. Palermo con la recentissima sentenza n. 331 del 10/3/2008 si è orientata in senso opposto ritenendo che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza espletamento di concorso pubblico, fatto questo che incardina la giurisdizione del giudice amministrativo.(Norma)

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