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Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro

LAVORO E WELFARE / Tutele e garanzie
Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro

Approvato dal Consiglio dei Ministri il testo del disegno di legge attuativo della legge delega in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le novità più rilevanti l'inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme in materia di sicurezza, la responsabilità solidale dell'appaltatore per gli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina, e la previsione generalizzata dell'elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il 6 marzo 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge attuativo della delega conferita con la legge 3 agosto 2007 n. 123. Appare evidente la contrazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (circa 200 contro le previgenti 1400), merito che tuttavia non pare bilanciare, nelle critiche sollevate all'indomani della seduta, i dubbi sull'idoneità del corpo normativo, specialmente di quello sanzionatorio, a fronteggiare il problema dell'effettività della tutela in tale delicata materia.
Quanto alle innovazioni introdotte dal nuovo testo, si segnala l'introduzione dell'arresto fino a 18 mesi e della sanzione amministrativa fino a 24 mila euro per il datore di lavoro che non rispetta le norme previste dal nuovo testo (v. artt. 55, 68, 87). Inoltre, è previsto l'inasprimento delle sanzioni per le imprese che trasgrediscono le norme in materia di sicurezza e, nei casi più gravi in cui, per colpa dell'azienda, si verifichino incidenti con feriti o morti, sono contemplate la sospensione dell'attività, sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro ed interdizione alla collaborazione con la p.A.. All'art. 26 è espressamente prevista la responsabilità solidale dell'appaltatore per gli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici.
Si segnala inoltre l'ampiezza dell'ambito di applicazione della tutela (l'art. 3 menziona tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati), con espressa e speciale considerazione dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni e integrazioni; dell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni e integrazioni; dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409 n. 3, del Codice di Procedura Civile, con prestazione lavorativa svolta nei luoghi di lavoro del committente; dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni e integrazioni (con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili); dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973 n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (relativamente agli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37); di tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico.
Inoltre è previsto che, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, in tutte le aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (il limite dei quindici dipendenti determina differenze nelle modalità di nomina del soggetto) (art. 47).(Norma)

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