Di Nunziante MINICHIELLO
La solidarietà non è un riempitivo della Costituzione.
La Costituzione della Repubblica Italiana, tra i principi fondamentali, annovera all’Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. All’uomo cittadino italiano insomma dalla legge fondamentale dello stato italiano vengono assicurati diritti inviolabili nello svolgimento della sua personalità, evidenziati da solidarietà politica, economica e sociale.
Il cittadino italiano, che incorresse in disgrazie, non verrebbe lasciato solo a sostenere l’urto della sorte avversa o, peggio, alla mercé di sciacalli di qualsiasi genere.
Soprattutto, quando contribuisse con finanziamenti alle iniziative del cittadino, lo stato, per non finire per dare la lanterna al cieco, assicurerebbe l’opportuna assistenza: l’attività, partita passiva, crescerebbe tanto da essere in condizione di rendere con gli interessi l’aiuto statale e di soddisfare le esigenze del cittadino.
A meno che i finanziamenti non vengano erogati tanto per dare contentini ai bisognosi, più o meno veri, ossia una forma di assistenzialismo fine a se stesso, senza alcuna intenzione di trasformare il bisognoso in contribuente, di rimettere in carreggiata l’operatore in difficoltà o sostenere un’area in crisi.
Se così fosse tutte le elargizioni statali sarebbero distrazioni e sperperi di danaro senza alcuna idea di risolvere problemi personali o collettivi.
La storia del Mezzogiorno d’Italia potrebbe avvalorare questa ipotesi.
Ad ogni buon conto, in armonia con lo spirito e la lettera del citato art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana, si può affermare che tutte le volte, in cui si viene a trovare in stato di necessità, il cittadino italiano ha il diritto di rivolgersi a qualcuno in qualche posto, certo e notorio, per avere supporto professionale tecnologico, amministrativo e finanziario.
Non ricevendo assistenza il cittadino a dir poco può ritenere lo stato imprevidente, impreparato, persino sprecone e certamente inadempiente. Cosa che è ancora rafforzata dalla stessa Costituzione che allo art. 54 ricorda a chi di dovere di rivestire la funzione pubblica con disciplina e con onore, ossia col conforto dei risultati.
In sostanza, se fare il cittadino italiano è mestiere difficile, il mestiere di rappresentare popolo, stato ed istituzioni non è per niente semplice.
Non si esclude qualche carenza nel processo di pratica applicazione della stessa Costituzione, che però non giustifica sciacallaggio alcuno od alterazione di diritto, raccomandazione compresa.
La cronaca denuncia quasi quotidianamente casi di usura, vendite all’asta e fallimenti, che forse si potrebbero evitare con notevole sollievo del cittadino e sostanzioso guadagno per lo stato.
La solidarietà non è un riempitivo della Costituzione e l’usura non è l’unico guaio che affligge l’Italia.