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Telefonia: contratti a distanza e tutela civile e penale. Proposta di legge

Sono noti i proverbiali disservizi al consumatore nell'ambito dei servizi di telefonia. Troppo numerosi, costanti, generalizzati e soprattutto impuniti. A nulla possono infatti le pronunce del Garante delle Comunicazioni, spesso tardive e ben poco deterrenti, affatto risolutive per i singoli utenti che difficilmente riescono ad avere un risarcimento del danno all'esito del disservizio, magari durato mesi.
Per questo insieme all'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) ho preparato una proposta di legge per intervenire legislativamente su tre fattori che credo fondamentali perche' il consumatore possa ottenere giustizia:
– 1. Piena attuazione del diritto di recesso. Il diritto di recesso, attualmente e' esercitabile entro 10 giorni dalla stipula del contratto. Tranne in un caso, molto frequente: quando il servizio richiesto o accettato sia attivato prima della scadenza di questi 10 giorni. La compagnia telefonica elude cosi' gli obblighi di informazione scritta e al consumatore non e' consentito esercitare il ripensamento con consapevolezza di quanto ha verbalmente concluso. Si propone, invece, che questo diritto sia esercitabile dal momento in cui arriva il contratto a casa dell'utente.
– 2. Eliminazione del tentativo obbligatorio di conciliazione. E' gia' abbastanza faticoso per un cittadino affrontare tempi, costi e burocrazia di una causa civile per cifre modeste quali quelle in questione. Aggiungervi un tentativo obbligatorio di conciliazione che dura mesi e spesso e' insoddisfacente per l'utente, e' vessatorio e scoraggiante. Questa conciliazione, seppur lodevole nei propositi, nella pratica e' uno strumento dilatorio in mano alle compagnie per rimandare il pagamento o l'adempimento di un contratto e deterrente per chi deve aspettare mesi prima di poter chiedere il dovuto al giudice. E cio' anche in aggiunta ad una precedente fase stragiudiziale (lettere raccomandate di messa in mora) caduta nel vuoto.
– 3. Includere nella responsabilita' penale/amministrativa degli enti anche il reato di truffa. La responsabilita' penale e' personale e le societa' non possono delinquere. Tuttavia il legislatore ha previsto la possibilita' di “processare” e punire le societa' e gli enti in quanto tali, laddove commettano reati come la truffa aggravata ai danni dello Stato. Si propone che tra questi sia aggiunto anche il reato di truffa (art. 640 c.p.): il Procuratore di qualsiasi procura coinvolta, potrebbe indagare su comportamenti (quali le disinformazioni date dagli operatori dei call center nel vendere un servizio, le pubblicita' ingannevoli ecc…) cosi' reiterati e generalizzati da far sorgere il dubbio che non si tratti solo di “errori” o di mere vicende contrattuali.

Il testo della pdl:

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