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LA RISOLUZIONE DEL MEF SULLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

BUCCHINO E FEDI ILLUSTRANO LA RISOLUZIONE DEL MEF SULLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

E’ stata emanata l’8 gennaio scorso la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che risponde alla richiesta di chiarimenti formulata dai deputati Bucchino e Fedi in merito alle disposizioni contenute nel regolamento concernente le detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007.

In particolare il problema rappresentato dai due parlamentari eletti nella Circoscrizione “Estero” concerneva la precisa individuazione della documentazione che i soggetti non residenti nell’Unione Europea né in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) debbono produrre per ottenere il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (per i residenti nell’Unione Europea è sufficiente un’autocertificazione).

E’ bene ricordare che l’art. 1, comma 1324 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riconosce anche ai soggetti non residenti, sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, il diritto a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.

Ai sensi del citato art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006, infatti, le predette detrazioni spettano a condizione che i soggetti non residenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni medesime si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto art. 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Il limite reddituale per i familiari a carico dei residenti all’estero è pari a euro 2.840.51, ed è quello che, ai sensi del comma 2 del citato art. 12 del TUIR, va verificato ai fini dell’attribuzione ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia delle detrazioni per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e per i figli.

Per esplicita disposizione normativa contenuta nel citato comma 1324 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, la dimostrazione della sussistenza delle condizioni richieste va effettuata mediante idonea documentazione individuata con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

In ottemperanza a tale disposizione era stato emanato il decreto n. 149 del 2 agosto 2007 che ha adottato il regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.
Tale Decreto stabiliva che per i residenti nell’Unione Europea le detrazioni per carichi di famiglia spettano alle condizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007, e mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:
a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono usufruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui tali condizioni sono cessate;
b) che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
c) di non godere nei Paesi di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

I deputati Bucchino e Fedi avevano rilevato che invece i residenti in Paesi extracomunitari non avevano la facoltà di usufruire del meccanismo della autocertificazione e che il Decreto applicativo non indicava in maniera chiara la documentazione che questi ultimi avrebbero dovuto produrre per ottenere il beneficio delle detrazioni in questione.

L’Agenzia delle Entrate, nella predetta Risoluzione risponde così ai due parlamentari: “con particolare riferimento alla specifica problematica esposta dagli onorevoli istanti, si fa presente che la documentazione che i soggetti che risiedono in paesi extracomunitari devono produrre, ai fini di cui sopra, deve essere redatta seguendo le modalità indicate nell’art. 2 del regolamento” ma con le seguenti precisazioni: Qualora gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del paese di residenza del soggetto, in quanto ad esempio il matrimonio è stato contratto nel paese di residenza, la relativa documentazione dovrà essere redatta seguendo le modalità previste dall’art. 2 del regolamento in esame (intendendo il paese di origine come quello di residenza).
Qualora invece gli stati civili di soggetti non residenti di origine italiana, siano risultanti da atti in possesso di Autorità italiane (ad esempio, matrimonio contratto in Italia, figli nati in Italia, ecc.), essi possono essere documentati anche mediante certificati o attestazioni rese dalla competente Autorità italiana. In tali ipotesi i soggetti non residenti potranno richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del paese di residenza. Naturalmente, in tale evenienza, non emerge la necessità della traduzione in italiano e della relativa asseverazione.

Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione della circostanza che le persone a carico non possiedono redditi eccedenti il limite previsto e che il richiedente non gode, nel paese di residenza, di alcun beneficio connesso ai carichi di famiglia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa debba essere resa mediante certificazione proveniente dall’autorità fiscale del paese di residenza, da allegare alla domanda di detrazione.

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