L’Agenzia delle Entrate risponde a Bucchino e Fedi sulla documentazione
da produrre per le detrazioni familiari dei residenti all’estero
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente risposto alla richiesta di chiarimenti inoltrata dai deputati Bucchino e Fedi in merito alla documentazione che deve essere prodotta dai soggetti residenti in Paesi extracomunitari ai fini della detrazione per carichi di famiglia.
Il problema rappresentato dai due deputati concerneva il Decreto n. 149 del 2 agosto 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che adottava il Regolamento di applicazione dell’articolo 1, comma 1324, della legge finanziaria per il 2007 relativo all’estensione delle detrazioni per carichi di famiglia ai residenti all’estero i quali producono redditi in Italia.
In particolare Bucchino e Fedi rilevavano come tale Decreto non disciplinava in maniera chiara gli adempimenti dei soggetti residenti in Paesi extracomunitari in ordine alla documentazione da presentare per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia.
Nella lettera di risposta, a firma del Direttore Centrale Vincenzo Busa, l’Agenzia delle Entrate finalmente indica gli adempimenti da soddisfare.
L’Agenzia chiarisce che da parte dei soggetti non residenti che non vivono in Italia, deve essere prodotta la documentazione richiesta dalla legge validamente formata dal Paese di residenza.
Tale documentazione è relativa a:
– il grado di parentela del familiare per i quale si intende fruire delle detrazioni, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate:
– il reddito complessivo del predetto familiare, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
– il non godimento nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Qualora quindi gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del Paese di residenza del soggetto, in quanto ad esempio il matrimonio è stato contratto nel Paese di residenza, la relativa documentazione dovrà essere formata nel Paese di residenza, tradotta in italiano e autenticata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di residenza.
Va segnalato inoltre che nel caso di stati civili di soggetti non residenti di origine italiana, qualora risultanti in possesso di autorità italiane (ad esempio, matrimonio contratto in Italia, figli nati in Italia, ecc.), essi possono essere documentati anche mediante certificati o attestazioni resi dalla competente autorità italiana. In tale ultima ipotesi i soggetti non residenti potranno richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del Paese di residenza – ovviamente senza la necessità della traduzione in italiano e delle relativa autenticazione.
Per quanto riguarda invece la dimostrazione della circostanza che le persone a carico non possiedono redditi eccedenti il limite previsto e che il richiedente non gode, nel Paese di residenza, di alcun beneficio connesso ai carichi di famiglia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa debba essere resa mediante certificazione proveniente dall’autorità fiscale del Paese di residenza, tradotta in italiano e autenticata, come conforme all’originale, dal consolato italiano nel Paese di residenza.
L’Agenzia delle Entrate nella lettera di risposta ai deputati Bucchino e Fedi informa che provvederà a dare pubblicità ai chiarimenti interpretativi con una apposita risoluzione da emanare nelle prossime settimane.