OUA – Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana
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• APPROVATE DAL SENATO LE CLASS ACTIONS: PER L'OUA UNA SCELTA SBAGLIATA – Il Senato ha approvato l'emendamento di Roberto Manzione e Willer Bordon (Ud) all'articolo 53 della Finanziaria che introduce in Italia la class action, l'azione risarcitoria collettiva. Negativo il giudizio dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura – O.U.A. «Sconcerto e preoccupazione dinanzi ad un “blitz” inatteso che introduce nell'ordinamento le azioni collettive in totale spregio alle indicazioni di merito che l'avvocatura aveva formulato in audizione e in numerosi documenti». Questo è stato il primo commento di Michelina Grillo, presidente dell'Oua dopo il voto del Senato.
• IL TESTO DELL'EMENDAMENTO
• LA POSIZIONE DELL'OUA CHIARA, DEFINITA E PORTATA A CONOSCENZA DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA FIN DAL FEBBRAIO 2007 – «L’Avvocatura non è pregiudizialmente contro le class actions ma è contraria a scelte pasticciate, disorganiche ed ispirate a logiche di mera convenienza politica, che non tengano conto dei veri interessi in gioco: quelli dei cittadini! Nell’introdurre nell’ordinamento un istituto radicalmente nuovo quale la class action occorre prestare molta attenzione al quadro di riferimento ordinamentale, anche sotto il profilo costituzionale. Non è, infatti, in primo luogo, condivisibile la scelta, contenuta nel disegno di legge governativo, di riservare la legittimazione solo a determinati soggetti, quali le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco tenuto presso il Ministero delle attività produttive o le camere di commercio, escludendo immotivatamente i singoli oppure altri organismi rappresentativi». Questa la posizione dell'O.U.A portata a conoscenza della Commissione Giustizia il 15 febbraio scorso dalla delegazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, composta dal vicepresidente Andrea Pasqualin, da Antonio Rosa, segretario dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine, da Paolo Voltaggio e da Roberto Zazza, nella audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
• CLASS ACTION, LE CRITICHE DELL'AIGA – Dopo lo sbarco della Class Action in Italia, arrivano le prime reazioni da parte delle associazioni. In un comunicato stampa, l'avv. Valter Militi, Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) – ribadendo quanto già espresso in sede di audizione in Commissione Giustizia il 15 febbraio scorso – dichiara delusione e stupore per quella che definisce la “false action”. «Abbiamo dato il nostro contributo ad un tema importante, quale quello della class action, e lo stesso hanno fatto tante altre categorie nel tentativo di fornire una risposta adeguata alla domanda di giustizia. Siamo costretti a prendere atto del disprezzo nei confronti della Commissione Giustizia della Camera».
• FINANZIARIA – APPROVATO PER UN VOTO L'EMENDAMENTO – Antonione sbaglia e scoppia in lacrime – Anche l'Italia ha la sua «class action» – Via libera a cause collettive risarcitorie contro le società. Confindustria dura: «E' un atto ostile e rozzo»
• MONTEZEMOLO ATTACCA IL PROVVEDIMENTO: “Una class action all'amatriciana” – Un provvedimento all'amatriciana: così Luca Cordero di Montezemolo ha definito il via libera del Senato alla class action. “E' una misura sbagliata, rozza, che creerà grandissimi problemi” ha ribadito. “Si importa dagli Usa – ha spiegato il leader degli industriali- qualcosa che sottopone le aziende, in particolare quelle più piccole, a ricatti e problemi con una magistratura i cui tempi sono uno dei punti più negativi del Paese”.
• ALTROCONSUMO, UNA MISURA GIUSTA – Di parere opposto invece Altroconsumo, che definisce la class action “un passaggio storico, uno strumento per garantire una più efficace, anche se migliorabile, tutela dei consumatori nelle controversie di massa, la cui importanza è già stata riconosciuta dalla Commissione europea”.
• ADUC, E' UNA BUFALA – “Con questa class action ci vorranno 20 anni prima di aver definitivamente ragione ed ottenere un risarcimento- lamenta invece il segretario dell'Aduc, Primo Mastrantoni – E' una bufala.
• L'ESPERIENZA USA – Spunti di riflessione dalla STAMPA
â— Rassegna Stampa OUA del 16 novembre
â— Rassegna Stampa OUA del 19 novembre
â— ALT NEGLI USA ALLE CAUSE FINTE – Il riflusso dopo il boom delle azioni collettive – (Corriere della Sera – 17 novembre 2007 – Maria Teresa Cometto)
â— “CLASS ACTION” IN SALITA, CONSUMATORI DIVISI – Montezemolo: una norma all' amatriciana. La protesta dei ristoratori romani. Dopo il sì alle cause collettive. Adiconsum: fatto storico. Codacons: una bufala (Corriere della Sera – 16 novembre 2007 – Roberto Bagnoli)
DAL SITO www.oua.it – DOSSIER CLASS ACTIONS
â— Disegni di legge presentati in parlamento
â— Documento depositato nell'audizione in commissione giustizia
APPROVATE DAL SENATO LE CLASS ACTIONS: PER L'OUA UNA SCELTA SBAGLIATA
Il Senato ha approvato l'emendamento di Roberto Manzione e Willer Bordon (Ud) all'articolo 53 della Finanziaria che introduce in Italia la class action, l'azione risarcitoria collettiva. Negativo il giudizio dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura-OUA.
«Sconcerto e preoccupazione dinanzi ad un “blitz” inatteso che introduce nell'ordinamento le azioni collettive in totale spregio alle indicazioni di merito che l'avvocatura aveva formulato in audizione e in numerosi documenti». Questo è stato il primo commento di Michelina Grillo, presidente dell'Oua dopo il voto del Senato.
«Il tema delle azioni collettive – ha continuato – è da sempre un tema di grande attenzione per l'OUA sia per l'impatto sul rito processuale e sulla professione, quanto per la tutela dei diritti dei cittadini. Nessuna chiusura, quindi, nei confronti dell'innovazione da parte dell'Avvocatura organizzata, ma una giusta cautela di fronte ad eccessi di entusiasmo ed imitazioni servili. Ci riserviamo di fare un ulteriore e più approfondito commento del testo. Ma ad una prima analisi giudichiamo preoccupante la posizione poziore attribuita alle associazioni dei consumatori e degli utenti, quali legittimati attivi nella proposizione delle cause collettive. Più di una perplessità desta poi la inattesa previsione della attribuzione a decreto ministeriale per l'individuazione di ulteriori associazioni di consumatori, investitori, ed altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire, non meglio identificati».
Tra le numerose ombre messe in luce dall'Avvocatura, ancora una volta inascoltata, non va dimenticato che la class action è stata ideata come uno strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato, situazione che non è certamente esistente in Italia. In un momento, poi, in cui si persegue, o si dice di perseguire, il rilancio dell'economia del Paese, non può tacersi l'azione di risarcimento collettivo potrebbe comportare rischi economici elevati ed insostenibili per le imprese in caso di sentenze sbilanciate. E oltretutto la class action non riduce il contenzioso. Uno dei problemi è costitutito dall' “arbitrarietà” con la quale verrebbero scelte le cause dai soggetti legittimati. Bisogna prendere atto che detto strumento è oggi peraltro messo in discussione negli stessi paesi in cui è nato.
Insomma, la class action pone rilevanti problemi applicativi e sistematici.
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura conferma l'attenzione ai tentativi di realizzazione di una procedura efficiente per la risoluzione delle liti seriali e collettive; nella quale vede un potente strumento di deflazione dell'attività giudiziale, auspicabilmente in concorso con procedure di conciliazione di massa o individuali. È disponibile a recepire l'innovazione se corrispondente a criteri di concretezza ed efficacia e di legittimità costituzionale; ed e anzi pronta a partecipare attivamente all'opera di innovazione.
Roma, 15 novembre 2007
EMENDAMENTO 53.0.200 (testo 3)
Manzione, Bordon
Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
«Art. 53-bis.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)
1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
“Art. 140-bis – (Azione collettiva risarcitoria). – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.
7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia”.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
L'OUA non è contro le class actions, ma è necessario più dialogo con gli avvocati e maggiore attenzione alle esperienze degli altri Paesi per evitare di fare leggi pasticciate a danno dei diritti dei cittadini
Una delegazione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, composta dal vicepresidente Andrea Pasqualin, da Antonio Rosa, segretario dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine, da Paolo Voltaggio e da Roberto Zazza, è stata oggi in audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.
«L’Avvocatura non è pregiudizialmente contro le class actions – ha riferito Andrea Pasqualin, vice presidente dell’Oua, alla fine dell’incontro– ma è contraria a scelte pasticciate, disorganiche ed ispirate a logiche di mera convenienza politica, che non tengano conto dei veri interessi in gioco: quelli dei cittadini!
Nell’introdurre nell’ordinamento un istituto radicalmente nuovo quale la class action occorre prestare molta attenzione al quadro di riferimento ordinamentale, anche sotto il profilo costituzionale.
Non è, infatti, in primo luogo, condivisibile la scelta, contenuta nel disegno di legge governativo, di riservare la legittimazione solo a determinati soggetti, quali le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco tenuto presso il Ministero delle attività produttive o le camere di commercio, escludendo immotivatamente i singoli oppure altri organismi rappresentativi».
«Occorre – ha continuato il vice presidente dell’Oua – poi immaginare una disciplina che sia rispettosa dei diritti delle parti (e così anche di chi subisce la class action) e che sia realisticamente applicabile. Le esperienze straniere insegnano quanto lo strumento possa prestarsi ad utilizzi non congrui. Esemplare, in tal senso, è quella statunitense, che adesso sta vivendo un momento di rilevante ripensamento. In altri termini: se si ritiene che l’istituto soddisfi esigenze meritevoli di tutela, lo si introduca pure, ma concependolo in modo equilibrato ed organico. Senza penalizzazioni del ruolo dell’avvocato, che certamente non è ammissibile che faccia l’imprenditore di giustizia, ma che deve poter svolgere senza limitazioni o condizionamenti il suo ruolo di difensore tecnico anche nella fase di studio e di preparazione di siffatto tipo di azioni, oltre che a tutti i tavoli conciliativi previsti».
«Comunque il proficuo dibattito che si è svolto oggi – ha concluso Pasqualin – e l’attenzione riservata dal Presidente Pisicchio e dai componenti della Commissione alle varie tematiche rappresentate, appaiono la giusta premessa affinché i lavori abbiano il migliore corso. Il Presidente ci ha assicurato che ci terrà al corrente del seguito dei lavori, nonché del testo unificato che verrà predisposto, nella prospettiva dell’ulteriore interlocuzione con l’Organismo politico dell’Avvocatura. Le osservazioni svolte oggi, infatti, non potevano che avere un carattere preliminare, mancando ancora un testo unificato sul quale far convergere precise proposte emendative».
Roma, 15 febbraio 2007
COMUNICATO STAMPA AIGA “CLASS ACTION”
I Giovani Avvocati: delusione e stupore per l’introduzione della ”fals action”
«Abbiamo dato il nostro contributo ad un tema importante, quale quello della class action, e lo stesso hanno fatto tante altre categorie del paese, nel tentativo di fornire una risposta adeguata alla domanda di giustizia. Siamo costretti a prendere atto del disprezzo nei confronti della Commissione Giustizia della Camera». È quanto dichiara il Presidente dell’Aiga Valter Militi, dopo l’approvazione dell’emendamento che introduce la class action nel nostro sistema: «La norma varata dal Senato ha in realtà introdotto una “fals action”, utile solo come pubblicità al Politburo delle Associazioni dei Consumatori riunite nel CNCU. I limiti obiettivi – continua Militi – sono stati riconosciuti anche dallo stesso presentatore Sen. Manzione, e nonostante questo la norma è stata posta in votazione: ci domandiamo che senso abbia produrre strumenti inadeguati, destinati a rimaneggiamenti e rivisitazioni. E riflettiamo su come, ancora una volta, il diritto effettivo dei cittadini sia ostaggio di uno scontro politico nel quale non c’è spazio per il dialogo e per la sintesi». “Peraltro -conclude Militi- dalle notizie di stampa risulta che la class action sia stata approvata per un errore di voto da parte di un Senatore dell’opposizione: un errore che nasce da un errore non potrà che produrre orrori (giuridici)”.
MONTEZEMOLO ATTACCA IL PROVVEDIMENTO: “Una class action all'amatriciana” – da WWW.TGCOM.IT
Un provvedimento all'amatriciana: così Luca Cordero di Montezemolo ha definito il via libera del Senato alla class action. “E' una misura sbagliata, rozza, che creerà grandissimi problemi” ha ribadito. “Si importa dagli Usa – ha spiegato il leader degli industriali- qualcosa che sottopone le aziende, in particolare quelle più piccole, a ricatti e problemi con una magistratura i cui tempi sono uno dei punti più negativi del Paese”.
Anche negli Usa, secondo il presidente di Confindustria, la class action sta cambiando. Importarlo in Italia non può che far male. In primis al sistema giustizia. “I tribunali saranno inondati di altre cause- ha ribadito- e purtroppo come sempre, quando c'e' un principio su cui lavorare, noi riusciamo a fare qualcosa di negativo”.
Questa misura poi, “è fatta molto male, non si capisce cosa abbia a che fare con la Finanziaria. E che denota un'altra cosa: che quando una maggioranza approva un provvedimento e poi la stessa maggioranza mentre lo approva dice che va modificato, dimostra mancanza di rispetto sia nei confronti dei cittadini che delle imprese. E questo e' insostenibile”.
“E' come se presentassi la 500 dicendo che e' una buonissima macchina, ma che va modificata”.
ALTROCONSUMO, UNA MISURA GIUSTA
Di parere opposto invece Altroconsumo, che definisce la class action “un passaggio storico, uno strumento per garantire una più efficace, anche se migliorabile, tutela dei consumatori nelle controversie di massa, la cui importanza è già stata riconosciuta dalla Commissione europea”.
“La nuova normativa non introduce nuovi diritti dei consumatori, ma mira solo a rendere più facilmente esercitabili quelli già esistenti in caso di violazione, eliminando in parte la necessità e gli ostacoli delle cause individuali” sottolinea il presidente di dell'associazione, Paolo Martinello, precisando che quella appena approvata è molto diversa dalla class action americana, e non sarà uno strumento che mette a rischio aziende e lavoratori.
“Al contrario- ribadisce Martinello- permetterà finalmente ai consumatori di giocare un ruolo attivo e, affiancandosi alla vigilanza e al controllo da parte delle autorità pubbliche, renderà più efficiente il mercato e favorirà lo sviluppo economico”.
I VANTAGGI PER I CONSUMATORI
Grazie alla class action si potranno infatti avere, ha rimarcato Altroconsumo, numerosi vantaggi: la restituzione da parte delle banche di una commissione illegittimamente addebitata sui conti correnti di migliaia di utenti; il risarcimento dei danni causati ai risparmiatori da frodi finanziarie e da prodotti difettosi, da pratiche commerciali sleali, da comportamenti anticoncorrenziali. Fra i vantaggi anche il rimborso del prezzo pagato e i danni causati da disservizi come il black out energetico, i viaggi organizzati annullati, i voli cancellati.
ADUC, E' UNA BUFALA
“Con questa class action ci vorranno 20 anni prima di aver definitivamente ragione ed ottenere un risarcimento- lamenta invece il segretario dell'Aduc, Primo Mastrantoni- E' una bufala. I cittadini che volessero costituirsi in associazione per la tutela dei loro diritti non potrebbero farlo. Per esempio i danneggiati Parmalat non potrebbero ricorrere in quanto tali, anche con una loro associazione”. I consumatori potranno rivolgersi alle associazioni riconosciute dal Governo e che da questo ne prendono le sovvenzioni. “Insomma più che una azione giudiziaria collettiva avremo una azione giudiziaria controllata. Bel risultato!” conclude Mastrantoni.
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O.U.A. per una FORTE RAPPRESENTANZA POLITICA DELL'AVVOCATURA ITALIANA – Il modello rappresentativo: “Un avvocato, un voto” Nonostante l'intensa e proficua attività svolta in questi anni dall'OUA in difesa dell'Avvocatura ancora molti colleghi non ne conoscono le origini e gli scopi. L'Organismo Unitario è stato concepito quale organo del Congresso Nazionale Forense (Assise Massima dell'Avvocatura o Stati Generali) e rappresenta quest'ultimo tra una sessione congressuale e l'altra. Una rappresentanza politica che voglia essere autorevole e influente non può che tendere all'unitarietà, organizzandosi in struttura tale che, assorbendo in sé le dialettiche interne e maturando nel dibattito più esteso possibile quelle soluzioni o proposte che possano essere presentate come provenienti dall'intera categoria, sia valida e riconosciuta interlocutrice abituale dei poteri dello stato e delle forze politiche e sociali. Tutte le componenti della categoria hanno ragioni valide per individuare nel Congresso Nazionale Forense, quale assemblea generale dell'avvocatura, organizzata e gestita in comune e garantita al massimo livello istituzionale, la struttura idonea a costituire la base della loro rappresentanza politica. La struttura del CONGRESSO NAZIONALE FORENSE e dell'O.U.A. fa sì che essi siano voce delle Istituzioni forensi, delle Associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, così come dei singoli iscritti all'Albo secondo il principio aureo della democrazira: “un avvocato, un voto”.
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e la sua assemblea sono strumenti che si muovono, operano e decidono con i criteri propri della politica anche al momento delle scelte e delle delibere; tutte le decisioni vengono prese a maggioranza.
Dal suo avvento, l'Organismo Unitario – denominato “il parlamentino dell'avvocatura” proprio perché ne rappresenta oggi democraticamente tutte le componenti – ha inaugurato una stagione di rapporti particolarmente produttivi, consentendo all'avvocatura di esprimersi sui grandi problemi e di attuare strumenti di lotta non più consistenti nella semplice protesta individuale o di circoscritti gruppi di professionisti.
Il programma di lavoro dell'OUA punta ad incidere sui processi di trasformazione che investono la società italiana, prestando la massima attenzione ai molteplici provvedimenti e progetti che riguardano la professione di avvocato, la giustizia ed i processi.
L'Organismo Unitario, infatti, si pone l'obiettivo da una parte di intervenire costantemente nel dibattito politico e, dall'altra, di elaborare proposte di riforma organica del sistema giustizia in Italia; e tutto ciò ispirandosi sia ai deliberati del Congresso Nazionale Forense, sia alle istanze, alle idee e alle proposte provenienti da tutte le componenti sia istituzionali che associative dell'avvocatura.
Recentemente le Commissioni di studio, all'interno delle quali avviene gran parte dell'elaborazione teorica e politica dell'OUA, sono state aperte ad esterni proprio al fine di coinvolgere in questo delicato compito le più significative esponenzialità nonché le migliori professionalità dell'avvocatura; e non solo di questa, ma anche del mondo accademico e della società civile.
Gli scopi statutari
Al Congresso Nazionale Forense di Trieste – Grado del 1997 fu varato all'unanimità lo Statuto attualmente vigente nel quale si sono fissati i seguenti principi:
– ruolo del Congresso, quale momento fondamentale di confluenza di tutte le componenti dell'Avvocatura italiana;
– competenza istituzionale del Consiglio Nazionale Forense e competenza politica dell'Organismo Unitario (con il compito comune di attuare le delibere congressuali) entrambi in piena autonomia;
– costituzione del Congresso attraverso i delegati di ciascun ordine forense ed elezione degli stessi in assemblee generali degli ordini circondariali;
– convocazione del Congresso ogni due anni e previsione della convocazione straordinaria;
– costituzione di Commissioni che operano secondo le norme del regolamento congressuale, nonché composizione e poteri dell'Assemblea e della Giunta centrale;
– incompatibilità della carica di componente dell'Organismo (es. con quella di consigliere nazionale forense o di consigliere dell'ordine circondariale), e decadenza per mancata partecipazione
Secondo lo Statuto, inoltre, l'Organismo Unitario è composto:
dall'Assemblea dell'Organismo unitario, costituita da due rappresentanti per ciascun distretto giudiziario sino a 3000 iscritti sia agli albi ed elenchi annessi degli ordini aventi sede nel distretto che alla Cassa di previdenza e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3000 iscritti o frazione superiore a 1.500 (art. 7 punto 1). I rappresentanti degli iscritti negli ordini del distretto vengono eletti, così come disposto dall'art. 5, quinto comma, nel corso dei lavori del Congresso, con voto, in caso di più eligendi, limitato a due terzi, e comunque segreto.
dalla Giunta Centrale a sua volta costituita dal presidente dell'Organismo unitario, che lo rappresenta all'esterno, dai due vice-presidenti, dal segretario e dal tesoriere, nonché da altri quattro componenti.
La Giunta centrale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dell'Organismo unitario; elabora le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea, mantiene assidui contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative dell'avvocatura al fine di coordinarne ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dell'Organismo unitario ogni qualvolta si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano la tempestiva convocazione di quest'ultima. Tali attività urgenti vanno poi sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva.
ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA
Via Giuseppe Gioachino Belli, 27 – 00193 – Roma
In conformità all'art. 13 D.Lgs 196/2003, l'OUA – Organismo politico dell'Avvocatura – la informa che il suo indirizzo di posta elettronica è stato acquisito: direttamente, in conseguenza o in riferimento alla partecipazione ad iniziative organizzate dall'OUA o alla richiesta di informazioni direttamente pervenutaci, dall'elenco degli iscritti alla newsletter, o dagli elenchi pubblicati anche in modalità elettronica dai singoli albi professionali di appartenenza. – Se non vuole ricevere comunicazioni dall'OUA invii una richiesta in tal senso all'indirizzo newsletter@oua.it , specificando l'indirizzo e-mail così da consentirci di bloccare correttamente il suo nominativo.