Per una Legge sull’introduzione dell’insegnamento dell’ antimafia nelle scuole

Per una Legge sull’introduzione dell’insegnamento dell’ antimafia nelle scuole

Diritto dei ragazzi e ragazze all’educazione e lo studio dell’antimafia nelle scuole di 2° grado .

Art. 1
Le scuole medie e superiori istituiranno, inserendole nelle attività curriculari un'unità didattica sul tema della mafia,con l’obiettivo di insegnare l'antimafia a scuola. su questo tema una più diffusa e corretta informazione è il punto di partenza anche per l'educazione ai valori della legalità .Nell’unità didattica verrà data priorità alle testimonianze orali e scritte, alle documentazioni ufficiali,alla storia della Mafia, all’intreccio tra economia, politica, società e al tema dei rapporti internazionali della mafia .

Art.2

Le scuole di cui al comma 1 si avvalgono di competenze appositamente acquisite e maturate nelle pratiche e nell’esperienza dell’educazione alla legalità attraverso la memoria storica.
L’attività delle unità didattiche persegue i seguenti obiettivi:

a)sperimentare, studiare ed affinare le pratiche e le competenze al fine di prevenire l’espandersi della mafia e della sua cultura nei giovani e superarne i danni, favorire un’educazione alla non violenza

b) favorire e promuovere interventi di rete, sia con l’insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l’insieme delle competenze e delle figure professionali, al fine di offrire le differenti risposte, in merito alle diverse tematiche che sono affrontate nel corso dell’anno scolastico

Art. 3
(Fondo nazionale di cofinanziamento)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo destinato al cofinanziamento degli interventi di cui alla presente legge, con le seguenti finalità:

a) finanziamento della programmazione regionale a favore degli interventi di cui alla presente legge;

b) finanziamento degli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) promozione di nuovi interventi.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma triennale per favorire l’educazione e lo studio dell’antimafia, che preveda finanziamenti, possono essere disposti trasferimenti a carico del fondo di cui al comma 1.
4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all’articolo 2, è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale o comunale.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle province e i sindaci delle aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti presentano al Ministro della solidarietà sociale, anche ai fini del cofinanziamento, un programma per l’educazione e lo studio dell’antimafia ai sensi della presente legge, con i relativi schemi di convenzione.
6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell’Unione delle province d’Italia (UPI), il Ministro della Pubblica Istruzione approva, con proprio decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge,. Sono escluse dalla ripartizione le regioni che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 3, nei termini ivi indicati. Le regioni possono disporre, con legge regionale, anche al fine di attivare il cofinanziamento del fondo di cui al comma 1, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni nonché l’utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di Tesoreria.
7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali somme assegnate agli enti locali e territoriali e non utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, alla realizzazione di programmi regionali o di specifici progetti locali rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.
8. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.

Art. 4
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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