Interrogazione sulla doppia imposizione fiscale delle pensioni dei cittadini italiani residenti in Francia.

Inps: l’on. Franco Narducci (PD) presenta una interrogazione sulla doppia imposizione fiscale delle pensioni dei cittadini italiani residenti in Francia.

L’on. Franco Narducci (Presidente del Comitato parlamentare sugli italiani all’estero) ha presentato una interpellanza urgente al governo avente per oggetto la tassazione delle pensioni dei cittadini italiani residenti in Francia, regolata dalla convenzione bilaterale ratificata con la legge n. 20 del 7 gennaio 1992.
L’on. Narducci ha sottolineato che “il problema della doppia imposizione in materia pensionistica nasce dall’interpretazione apparentemente contraddittoria dei commi 1 e 2 dell’articolo 18 di tale legge” in quanto il primo comma prevede la tassazione da parte del Paese di residenza delle pensioni e delle altre remunerazioni analoghe pagate a seguito della cessazione di un impiego, mentre il secondo comma consente al paese erogatore delle somme la tassazione di “pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato”.
“Sulla base del secondo comma citato – ha sostenuto Franco Narducci – l’Agenzia delle entrate, basandosi sulla circolare dell’INPS n. 176 del 14 settembre 1999, ha tassato le pensioni dei cittadini italiani residenti in Francia con l’effetto di creare una sorta di doppia imposizione dei redditi dei nostri connazionali pensionati in Francia”.
“La corretta interpretazione dei due commi – ha fatto notare Narducci – avrebbe richiesto di distinguere tra pensioni e erogazioni di altra natura quali sono quelle che trovano fondamento nella legislazione sulla sicurezza sociale”.
Pertanto l’on. Franco Narducci, dopo aver sottolineato che “i nostri connazionali emigrati sono cittadini a tutti gli effetti, con gli stessi diritti garantiti dalla nostra Costituzione agli italiani che vivono in Italia, e come sia compito del Parlamento e del Governo adottare i provvedimenti relativi, modificando se necessario le leggi vigenti, per eliminare le sperequazioni che ledono i predetti diritti”, ha chiesto al Governo, anche a nome degli altri deputati interroganti,
– “di emanare disposizioni certe raccordate tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, considerando per altro il danno già prodotto da tassazione indebita per il cui recupero vi sono delle prescrizioni”;
– “di interpretare la convenzione bilaterale con la Francia alla stessa stregua della generalità degli altri Stati con la possibilità di detassazione delle pensioni erogate dall'INPS ai connazionali residenti in Francia”;
– “di dare seguito urgente, per i cittadini italiani residenti in Francia come pure per la generalità dei cittadini italiani residenti all'estero, all’attuazione delle norme contenute nel comma 1234, articolo unico, della finanziaria 2007 che ha previsto il diritto alle detrazioni d'imposta per i familiari a carico previa presentazione di documentazione probante la loro situazione reddituale da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che non risulta ancora emanato”.
La risposta del Governo affidata al Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze Alfiero Grandi ha introdotto un elemento di novità sconosciuto agli interroganti e cioè la stipula con la Francia, per quanto di competenza dell’Agenzia delle Entrate, di un Accordo Amichevole, datato 20 dicembre 2000, ”in base al quale tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate degli enti, tra i quali in primo luogo l’INPS, elencati nel medesimo Accordo, rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2 dell’articolo 18, con conseguente tassazione concorrente in Italia e Francia”.
“Da quanto precede, ha sottolineato il rappresentante del Governo, consegue che l’INPS risulta sempre obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a residenti in Francia, la ritenuta dell’imposta con le modalità previste dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973. Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione, applicando le disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della citata Convenzione tra l’Italia e la Francia”.
In merito alla possibilità di detrazioni per carichi di famiglia, previsti nella Finanziaria 2007, da applicarsi anche a cittadini italiani residenti all’estero, come richiesto dagli interroganti, il rappresentante del Governo ha fatto notare che “con il decreto del 2 agosto 2007, n. 149, è stata data attenzione alla predetta disposizione”.
In particolare, il Governo ha evidenziato che “con il citato decreto n. 149 del 2007, concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, è stato previsto che le suddette detrazioni per carichi di famiglia spettano in presenza delle seguenti condizioni:
– il famigliare per il quale si intende fruire della detrazione possieda un redditi complessivo non superiore, al lordo degli oneri deducibili, a euro 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello stato;
– non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari”.
L’on. Franco Narducci ha ringraziato il Sottosegretario Grandi “per aver risposto all’interrogazione con completezza, precisione e in modo molto articolato”.
“Sono convinto che la risposta all’interrogazione – ha affermato il parlamentare – possa aiutare i nostri concittadini in Francia ad orientarsi in una materia così complessa e rappresenti un valido sostegno per la rete dei Patronati italiani operanti al servizio dei connazionali stessi”.
“Devo tuttavia dire – ha proseguito Narducci – che sono molto sorpreso. La rilevanza fondamentale ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 18 della Convenzione, mi ha indotto a studiare a fondo l’intera materia, ma Le posso assicurare di non avere trovato traccia dell'Accordo Amichevole stipulato in data 20.12.2000 di cui ha fatto menzione, che devo quindi ritenere non reperibile. Comunque di esso non è fornita alcuna evidenza del suo contenuto nelle fonti di informazione ad oggi messe a disposizione dall'Amministrazione finanziaria dello Stato a favore della collettività (a maggior ragione di coloro che risiedono all'estero). Non vi è traccia, ad esempio, sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, del Fisco nel Mondo, Fisco Oggi, nella Guida “La dichiarazione dei redditi dei residenti all'estero” distribuita dall'Agenzia delle Entrate nel 2006, e nemmeno nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi”.
“Devo anche aggiungere – ha incalzato Franco Narducci – che l'opportunità di emanare norme che tassino le pensioni private sempre e soltanto nel Paese di residenza permane, come conferma la risposta del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale laddove afferma che nel caso di tassazione francese inferiore rispetto a quella italiana, il pensionato residente in Francia subisce un maggior onere fiscale rispetto a quello degli altri contribuenti lì residenti”.
“Credo pertanto – ha concluso il Presidente Narducci – che mi debba dichiarare parzialmente soddisfatto e chiedere al Governo di adoperarsi perché l’ingiustizia denunciata dai nostri cittadini in Francia venga sanata. Sarebbe comunque necessario avere il testo di questo fantomatico “accordo amichevole” che non ho trovato nemmeno nella vasta documentazione da me consultata, relativa alle cause intentate in questo contesto”.
(Il testo completo dell’interpellanza e la relativa risposta, molto articolata, del Governo si potrà leggere sul sito www.franconarducci.com)

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