Da Palazzo Chigi riceviamo e volentieri segnaliamo
Il Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2007 ha approvato, su proposta del Ministro dell'Interno, Giuliano Amato, il decreto legislativo che recepisce la direttiva 2004/83 relativa all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. La direttiva, in estrema sintesi, stabilisce che gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o di mantenere in vigore disposizioni più favorevoli riguardo alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria, e riguardo altresì alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché compatibili con le disposizioni dell'attuale direttiva.
Circa la valutazione delle domande di protezione internazionale gli Stati membri possono esigere dal richiedente tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, e lo Stato membro è tenuto a esaminarne tutti gli elementi significativi, come, ad esempio: le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in suo possesso in merito alla sua età, estrazione, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza ecc. L'esame della domanda deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione, fra l'altro, di tutti i fatti pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento della decisione in merito alla domanda; della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente, che deve altresì rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, come ad esempio l'estrazione, il sesso e l'età (per verificare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave); della eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il paese d'origine, abbiano mirato a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale.per stabilire se tali attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese.(ADL)