Onorevole Gabriella Carlucci

Proposta di legge

Disposizioni in materia di ritiro definitivo della patente di guida, ed interventi in materia di sanzioni e sospensione della patente di guida.

Onorevoli Colleghi! Sulle strade italiane continua la scandalosa, ingiustificata ed incivile carneficina: ogni giorno in media 617 incidenti stradali, con morte di 15 persone e il ferimento di altre 860, di cui circa 40 invalidi gravi. Assistiamo quotidianamente a vere e proprie stragi il cui bollettino di guerra viene aggiornato in continuazione dagli organi di informazione. Inoltre è da considerare che gli incidenti stradali non avvengono più soltanto il sabato sera, ma purtroppo, come detto, con una costanza quasi giornaliera.
Le recentissime disposizioni in materia che hanno introdotto l’inasprimento delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, sembrano non costituire un valido deterrente quanto meno per tamponare il fenomeno che appare inarrestabile. Infatti le norme previste per gli automobilisti trovati in stato di ebbrezza o di uso di sostanze stupefacenti, responsabili di gravi incidenti, spesso mortali, che prevedono sanzioni pecuniarie nonché l’arresto con l’accusa di reato di omicidio volontario, in realtà appaiono virtuali, in quanto con i benefici previsti dal nostro ordinamento giudiziario, nonché nei casi in cui si tratta di incensurati che patteggiano e pertanto godono degli sconti di pena, accade che il numero delle vittime della strada è in continuo ed inarrestabile aumento e coloro che provocano gli incidenti mortali, tra il patteggiamento e come detto gli sconti previsti, non scontano come invece dovrebbero la giusta pena.
Inoltre nel nostro Paese, sebbene la sanzione massima sia la revoca della patente, con le multe e le penali a parte, in realtà consiste nel restare appiedati soltanto un anno; passato questo periodo il Codice della strada consente di ripresentarsi all’esame come un qualsiasi diciottenne per prendere una nuova licenza di guida.
La revoca della patente può durare a vita, ma soltanto se comminata non in seguito ad un’infrazione, bensì al riconoscimento dello status di delinquente abituale oppure attraverso un esame medico che attesti la perdita definitiva dei requisiti psicofisici necessari per guidare.
E’ quest’ultimo infatti il caso degli ubriachi recidivi, che spesso continuano purtroppo a guidare in quanto sono pochi i laboratori che fanno il test Cdt che attesta se un soggetto è bevitore abituale.
Il sistema delle recidive inoltre, appare mal funzionante; infatti il Codice della strada prevede la sospensione della patente per chi ripete la stessa infrazione in un biennio; ma la stessa sanzione scatta solo se l’organo di polizia che la commina è lo stesso.
In sostanza permangono attualmente alcune gravi e permanenti carenze sotto il profilo normativo in materia di codice della strada e di sicurezza per la circolazione.
Le stragi automobilistiche restano impunite sulle stradi italiane e le denunce in più occasioni sollevate dall’associazione delle vittime della strada, secondo cui le recenti norme introdotte, costituiscono più un monito che una censura definitiva, e che potranno conseguire dei tiepidi risultati solo nel breve periodo, appaiono realistiche e fondate.
La presente proposta di legge pertanto, interviene in maniera particolarmente incisiva e specifica sul problema della prevenzione alla sicurezza stradale, al fine di disporre una serie di norme volte a modificare l’inadeguatezza delle misure approvate recentemente, attraverso sanzioni più severe che dispongono in maniera definitiva la revoca della patente, sia a seguito di una infrazione, che (come attualmente è previsto) a seguito del riconoscimento dello status di delinquente abituale o ad un esame medico che attesta la perdita definitiva della capacità di guidare.
Inoltre sono stabilite alcune modifiche sul sistema delle recidive. Attualmente il codice della strada prevede la sospensione della patente per chi ripete la stessa infrazione in un biennio; ma la sanzione scatta solo se l’organo di polizia che la commina è lo stesso. Tale inefficienza è causato dal sistema dell’Anagrafe nazionale dei conducenti che è male alimentata e conseguentemente attraverso le misure ivi previste dalla presente proposta di legge si dispone l’obbligatorietà dell’invio da parte di qualsiasi organo predisposto alla verifica della sicurezza e della circolazione stradale, entro le ventiquattro ore successive alla data di infrazione commessa da parte del conducente.
Sono previste inoltre alcune modifiche al codice penale.

ART.1
(Modifiche all’articolo 130 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992, in materia di revoca della patente di guida)

1. All’articolo 130 del decreto legislativo n.285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“ Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità e comunque non prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di revoca, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.”

ART.2
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.)

1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a ) alla lettera c) del comma 2 le parole: “Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223”, sono abrogate;

b) al comma 2-bis le parole: “E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.”

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito con l’arresto fino a tre mesi e con un’ ammenda che varia da 516 a 1800 euro e con la sospensione della patente da 30 giorni fino a sei mesi”;

2. All'art. 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223” sono abrogate;
b) al comma 1-bis le parole: “E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223” sono abrogate;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119″.

ART.3
Modifiche all’articolo 146 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di violazione del codice della strada)

1. All’articolo 146 dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
“3-ter. Per l’applicazione delle disposizioni di cui comma 3-bis, le violazioni sono obbligatoriamente comunicate all’Anagrafe nazionale conducenti di cui all’articolo 225 del decreto legislativo n.285 del 1992” entro il giorno successivo dalla data di infrazione commessa al conducente”.

ART.4
(Modifiche agli articoli 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati e di ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato)

1. All’articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. “Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da nove mesi a ventiquattro mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a otto anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a dieci anni”.

b) Il comma 2-bis è abrogato.

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
3.” Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di due anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione”.

2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 223 del decreto legislativo n.285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “provvisoria” sono abrogate;
b) sostituire le parole: “un anno”, con le seguenti: “dieci anni”;

COMUNICATO STAMPA
Dichiarazione dell’On. Gabriella CARLUCCI

SICUREZZA STRADALE, Carlucci: PDL sulla revoca della patente di guida
Dalla sospensione al ritiro fino ad un massimo di dieci anni
La gravità degli incidenti deve essere direttamente proporzionale alle sanzioni applicate

Ho presentato oggi alla Camera una proposta di legge “Disposizioni in materia di ritiro definitivo della patente di guida, ed interventi in materia di sanzioni e sospensione della patente di guida”. L’intento è quello di inasprire le pene che da più parti ormai vengono considerate inadeguate. Il continuo ripetersi di incidenti mortali sulle strade, e lo scontento dei familiari delle vittime per le pene poco incisive comminate per questi reati, sono il motivo ispiratore di questa proposta. L’intenzione mira a prevenire le ingiustificate ed incivili carneficine causate da conducenti irresponsabili che si mettano alla guida in stato confusionale generato dall’alcol o droghe. Purtroppo la legge attualmente in vigore prevede il ritiro della patente, ma, in realtà, ad appena un anno dalla revoca la si può riacquistare sostenendo un semplici esame di abilitazione. Ritengo che non si possa in egual misura sospendere la patente a chi commette un omicidio colposo per lo stesso periodo di un pluriomicidio. La gravità degli incidenti deve essere direttamente proporzionale alle sanzioni applicate. Ecco perché, come da me proposto in questo provvedimento, la licenza di guida dovrebbe essere ritirata fino ad un massimo di dieci anni. Dobbiamo evitare che rimangano impuniti come consentito dall’attuale legge in vigore – coloro che abitualmente guidano in stato confusionale e di totale disorientamento, mettendo a rischio non soltanto la propria vita, ma soprattutto quella altrui. Mi auguro di ricevere su questa proposta un adeguato e solidale sostegno da parte del Ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi. L’interesse della comunità ed il diritto alla vita, hanno la precedenza su ogni ideologia politica e contrapposizione partitica.

On. Gabriella Carlucci

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