Elementi per l’espressione del parere sul ddl di ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI (AC 2930)
Onorevole colleghi,
il Progetto IGI che possiamo definirlo Interconnector cioè una linea di trasporto che collegherà la Grecia all’Italia ove si prevede la costruzione di un gasdotto che percorrerà il territorio greco per 590 chilometri definita come sezione onshore del Progetto IGI e il tratto marino tra la costa greca, in prossimità di Igumenizza, e quella pugliese per altri 210 chilometri (sezione offshore del Progetto IGI o Gasdotto Poseidon), con punto di approdo in prossimità del porto di Otranto
La realizzazione del Progetto è affidata ad una joint-venture tra la società italiana EDISON S.p.a. e la greca DEPA S.a. per la costruzione del tratto offshore e alla società greca DESFA per la parte su terraferma in territorio greco.
L’Interconnector IGI consentirà all'Italia di importare annualmente circa 8 miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dall’area del Mar Caspio e del Medio Oriente, diventando così un paese distributire di gas naturale per l’Europa. Questo proggeto, favorirà ad accrescere la sicurezza, la disponibilità e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas per l’Italia. Tutto questo, per far fronte alla crescente domanda che annualmente viene registrata nel nostro paese, e che con lo scopo di diminuire la dipendenza delle importazioni di gas naturale dalla Russia e dall’Algeria.
Precedentemente all’Accordo, siglato a Lecce il 4 novembre 2005, il Ministro delle attività produttive italiano (ora dello Sviluppo economico) e il Ministro dello Sviluppo greco avevano firmato un analogo accordo ad Atene il 24 giugno 2005. Trattandosi di un Accordo tra singoli ministeri, tuttavia si è riscontrata la necessità di un coinvolgimento di altre Amministrazioni che invece sono chiamate in causa, mediante l’attribuzione di competenze varie, dall’Accordo governativo subito dopo stipulato, già approvato dal Senato ed ora all’esame della Camera.
Il Progetto IGI fa parte di un progetto più vasto che prevede l’interconnessione della rete greca dei gasdotti con quella turca (Progetto ITG), nonché il potenziamento della rete turca. Quest’ultima è in corso di realizzazione da parte della società turca BOTAS che collabora inoltre con la DEPA nel progetto ITG.
E’ utile ricordare, a questo proposito, che il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto di avere firmato a Roma, il 26 luglio 2006, un accordo intergovernativo per lo sviluppo di transito per il gas naturale tra Italia, Grecia e Turchia (Progetto ITGI), che quindi ricomprende i Progetti IGI, ITG e il potenziamento della rete turca.
Il Ministero ha altresì comunicato che le Società DEPA ed EDISON importeranno il gas in Italia a seguito dell’esenzione dall’accesso di terzi concessa per il gasdotto Poseidon con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico il 21 giugno 2007.
Si ricorda, inoltre, che la decisione 1229/2003/CE, richiamata nel Preambolo dell’Accordo, ha inserito le nuove reti di gasdotti che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, (compresi i gasdotti Turchia-Grecia, Grecia-Italia e Turchia-Austria – Punto G3 dell’Allegato I) tra i progetti definiti prioritari dell’Unione europea ai fini dell’ottenimento di un contributo comunitario.
Il Preambolo dell’Accordo ricorda che l’Unione europea, con decisione 1229/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, ha definito il progetto IGI “prioritario”, così come altri quattro progetti riguardanti le reti per il trasporto del gas inseriti nell’allegato I. Viene in tal modo consentita l’applicazione al Progetto IGI dei benefici previsti dal Regolamento (CE) 2236/95 – c.d. Regolamento TEN-E – che stabilisce i principi generali per la concessione di contributi finanziari della Comunità nel settore delle reti transeuropee (sotto forma di cofinanziamenti e sovvenzioni).
Il Preambolo richiama, inoltre, la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale, all’articolo 22, prevede, per importanti strutture nel sistema del trasporto e della distribuzione del gas, fra cui gli “interconnectors”, una deroga ad alcune disposizioni della stessa direttiva, tra le quali quella riguardante l’accesso dei terzi.
Il Preambolo dell’Accordo richiama infine le norme di carattere internazionale sulla materia, cui sia l’Italia che la Grecia sono vincolate.
L’articolo 1 delinea l’oggetto dell’Accordo, costituito dalla realizzazione comune del Progetto IGI, così come più sopra descritto. Il comma 2 precisa che la giurisdizione sulla piattaforma continentale spetta ai rispettivi paesi di appartenenza. Il comma 3 stabilisce che la SPV (la società di scopo costituita tra Edison e DEPA) agirà soltanto come società di trasporto attraverso la Sezione Offshore, separatamente dalle società importatrici di gas che utilizzeranno il gasdotto.
L’articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, poiché le Parti riconoscono l’estrema importanza del Progetto, esse ne sosterranno la fattibilità anche attraverso l’esenzione dall’obbligo di accesso ai terzi, se richiesta dai Promotori o dalla società SVP, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 22 della direttiva 2003/55.
Ai sensi del comma 2, le Parti si impegnano, inoltre, a sostenere la richiesta di finanziamenti comunitari per la realizzazione del gasdotto, nel quadro del citato Regolamento TEN – E.
In base al comma 3, la Grecia, quale Paese di transito, si impegna a gestire il gasdotto, sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell’adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale, nonché le disposizioni internazionali in tema di impatto ambientale e protezione dell’ambiente marino.
Il comma 4 impegna l’Italia ad inserire il Progetto tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta Legge obiettivo, al fine di semplificarne la realizzazione.
L’articolo 3 attribuisce al Comitato di coordinamento, istituito con l’Accordo del 2005, il controllo del coordinamento delle attività di cui sono responsabili le due singole Parti.
L’Accordo, secondo l’articolo 4, sarà emendabile solo attraverso successivi protocolli bilaterali.
Eventuali controversie sull’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo saranno risolte in via amichevole. Ove questo non fosse possibile, l’articolo 5 concede alla Parti la facoltà di sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale, secondo quanto disposto, mutatis mutandis, dall’articolo 27 della Carta Europea dell’Energia.
La durata dell’Accordo è prevista in sei anni, salvo il completamento dei progetti in corso e salvo la denuncia dello stesso da parte di uno dei due Paesi contraenti (articolo 6).
Nella relazione introduttiva del disegno di legge di ratifica si precisa che l’approvazione del provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; pertanto, per il funzionamento del Comitato di coordinamento, e per le conseguenti missioni ad Atene, ci si avvarrà delle risorse di cui ai pertinenti capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle altre Amministrazioni interessate.
Non ravvisando profili ostativi sotto il profilo della compatibilità comunitaria, propongo di esprimere un parere favorevole.