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Comunicato dell’on. Bucchino

Bucchino e Fedi: ecco le nuove regole per le detrazioni familiari dei residenti all’estero

E’ stato finalmente emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre il Decreto-Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti, di cui all’art.1, comma 1324, della legge n.296/06 (Finanziaria per il 2007).
Come si ricorderà, Bucchino e Fedi avevano più volte sollecitato, con interrogazioni e lettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’emanazione del Decreto necessario per definire regole e procedure da seguire da parte dei residenti all’estero per potere richiedere il diritto alle detrazioni.
La normativa riconosce ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art.12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, a condizione che essi dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dall’Italia, e di non godere, nel Paesi di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Il Decreto ora ha individuato la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini delle detrazioni e stabilisce che:

Residenti nell’Unione Europea
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano alle condizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, i quali attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il grado di parentela del familiare per il quale intendono usufruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui tali condizioni sono cessate; che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore a 2.840,51 euro; di non godere nel Paesi di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
E’ opportuno sottolineare che in sede di controllo l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere ai soggetti beneficiari delle detrazioni familiari l’esibizione della certificazione rilasciata dall’Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Residenti in Paesi extracomunitari
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano alle condizioni previste dalla legge finanziaria anche per i soggetti residenti in Paesi extracomunitari che attestino quanto indicato per i soggetti residenti nei Paesi dell’Unione europea. Tuttavia i residenti in Paesi extracomunitari non avranno la facoltà di usufruire del meccanismo della autocertificazione. Infatti nel decreto-regolamento viene stabilito che essi dovranno produrre: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti residenti in Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di residenza, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal consolato italiano.
Rispetto agli adempimenti ed alle procedure richieste ai residenti in Paesi extracomunitari abbiamo il dubbio che sia stata fatta confusione e quindi posto un rapido chiarimento alle autorità competenti perché ci sembra innanzitutto assolutamente incongruente, se non incomprensibile, la documentazione da produrre (tra l’altro “documentazione asseverata dal prefetto competente per territorio???”) e ingiusta la disparità di trattamento con i residenti nei Paesi dell’Unione europea che invece hanno la facoltà di produrre una semplice autocertificazione.

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