Se si lascia la multa al portiere, questa è nulla

Una sentenza di un giudice di pace di Roma pone fine ad un andazzo: illegittimità della notifica

E’ consigliabile fare ricorso e chiedere l’annullamento dei verbali per illegittimità della procedura di notifica.

Succede che, i multati, vincono tutti i ricorsi. Un recente sentenza del Giudice di pace di Roma Dott. Calcaterra, ha annullato ben sei contravvenzioni ad un cittadino che non se l’era viste notificare nelle sue proprie mani.

Il codice di procedura civile, infatti, prevede che: «Chi notifica degli atti, è obbligato a consegnare l’atto nelle mani del destinatario. Può consegnarlo a conviventi o al portiere dello stabile dove risiede il destinatario solo nel caso in cui sia stata constatata l’assenza del destinatario nella sua abitazione. E in quest’ultimo caso ha comunque l’obbligo di inviare una raccomandata al destinatario dell’atto».

Il giudice di pace che ha accolto il ricorso ha specificato nella sentenza: «Secondo consolidata giurisprudenza, le notifiche sono nulle allorché l’agente notificatore non abbia dato atto del mancato rinvenimento di altri abilitati alla ricezione con preferenza rispetto al portiere».

Il Dott. Calcaterra, ha posto fine ad una prassi oramai consolidata. I notificanti, per fare presto e non attardarsi alla ricerca dei destinatari della notifica, fanno prima a lasciare tutto quanto in portineria, né si preoccupano certamente di mandare una raccomandata di avviso.

Al cospetto di tale comportamento, è consigliabile fare ricorso e chiedere l’annullamento dei verbali per illegittimità della procedura di notifica.

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