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La privacy nel condominio

Si possono installare sistemi di videosorveglianza ma rispettando la privacy degli altri Per piazzare una telecamera legittimamente, bisogna che questo fatto sia giustificato da una ragione da cui derivi un apprezzabile vantaggio La videosorveglianza nei condomini, serve da deterrenza per malintenzionati e ladri. Ma, l’installazione di telecamere a circuito chiuso, invadono la privacy di quanti circolano nei paraggi. Per fare fronte a questo tipo di invadenza e tutelare il diritto alla privacy di chiunque venga ripreso contro la sua volontà, il Garante ha adottato, il 29 aprile 2004, un nuovo provvedimento che va ad aggiungersi al D.Lgs. n. 196/2003.Per piazzare una telecamera legittimamente, bisogna che questo fatto sia giustificato da una ragione da cui derivi un apprezzabile vantaggio. Per esempio, quando l’obiettivo della telecamera o del videocitofono, è orientato esclusivamente nell’area di pertinenza del soggetto interessato. La Cassazione precisa che, in caso contrario, quando cioè il campo visivo d’ispezione si allargasse tanto da invadere aree di pertinenza di vicini o dirimpettai, non è lecito installare sistemi di videosorveglianza.Tale comportamento configura, precisa la Cassazione, l’estremo di un atto emulativo previsto dall’art. 833 del codice civile.L’atto emulativo è una condotta subdola che pone in essere un atteggiamento persecutorio contro il vicino o l’affittuario con lo scopo di controllarne i movimenti o per semplice voyerismo. Con la scusa, cioè, di adottare misure di sicurezza, in questo caso, si raggiunge lo scopo di spiare. Qualsiasi interferenza nella vita privata della gente, è illecita come, nel dettaglio, indica l’art. 615-bis del codice penale: «Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente immagini attinenti alla vita privata catturate nell’abitazione altrui o locali pertinenziali alle stesse è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni». Pertanto, affinché non si incappi nella disposizione dell’art. 615-bis c.p., è importante controllare la posizione del sistema di videosorveglianza ed orientarlo solo ed esclusivamente nell’area di propria competenza che si intende porre sotto controllo.Una cosa è certa, il Garante ha ammesso il ricorso a questi sistemi, ma è chiarissimo nel pretendere un principio che li giustifichi, cioè la necessità ed un reale bisogno di sicurezza. Le telecamere, i videocitofoni, non possono essere nascosti alla vista, devono essere visibili da chiunque e preceduti anche da cartelli che ne denunciano la presenza. Un condominio che abbia adottato sistemi di videosorveglanza con telecamere, è tenuto ad affiggere un cartello con il simbolo della telecamera specificando: le finalità del trattamento; il condominio; il responsabile del trattamento che gestirà le apparecchiature e che assicurerà il rispetto delle norme sulla privacy; i nomi di altri incaricati autorizzati alle apparecchiature.La necessità ed il bisogno di ricorrere a questi mezzi non è sufficiente. E’ fondamentale che venga rispettato il c.d. principio di proporzionalità, quando cioè, gli altri sistemi a disposizione, catene, porte blindate, cancelli, serrature speciali ecc., risultino poco adeguate ed insufficienti a garantire la sicurezza.IL Garante consente l’uso di questi sistemi ma pretende che venga notificata, all’Autority, l’installazione di un sistema video con telecamere come da art. 17 del Codice sulla privacy.Le registrazioni possono essere conservate, al massimo, per 24 ore. Si pensi che, alcuni sistemi di monitoraggio consentono anche la c.d. videosorveglianza “dinamico-preventiva, cioè il riconoscimento fisiognomico dei soggetti ripresi.

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