La G. U. del 7 aprile 2006, supplemento ordinario n. 82/L, ha pubblicato il regolamento di attuazione n. 141 del 3 febbraio 2006, dettando gli obblighi per i professionisti in materia di riciclaggio.
A partire dal 22 aprile 2006, tutte le operazioni sospette andranno segnalate all’Uic (Ufficio italiano cambi).
La nuova normativa antiriciclaggio, riguarda i dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili, consulenti del lavoro, consulenti tributari, società di servizi e ragionieri.
Il provvedimento, che è stato emanato dal ministro dell’Economia in attuazione dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 56 del 2004 che recepì la direttiva 2001/97/Ce, riguarda anche gli avvocati ed i notai che, nei casi di:
- trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di attività economiche;
- gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
- costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
hanno l’obbligo di segnalazione così come le società iscritte all’albo Consob come da art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Lo scopo è quello di tenere sotto controllo il flusso di denaro e di capitali in tutta l’Europa onde evitare operazioni illecite atte al riciclaggio di denaro di dubbia provenienza.
L’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 56, ha previsto in 12.500 euro, il tetto massimo della prestazione professionale o dell’operazione oltre il quale scatta l’obbligo di segnalazione in quanto operazioni che: a) possono comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore ad euro 12.500; b) il cui valore non è determinato o determinabile.
I professionisti sono, altresì, obbligati a raccogliere, in un archivio unico, una serie di informazioni:
- nome e cognome del cliente;
- indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identità o, nel caso di società, la sede legale ed il codice fiscale;
- i dati della persona per conto della quale il cliente opera e l’attività lavorativa svolta dal cliente e della persona per la quale si agisce;
- la data dell’avvenuta identificazione;
- la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- il valore dell’oggetto della prestazione professionale.
Il professionisti coinvolti nelle maglie della nuova normativa, dovranno quindi, istituire un “archivio unico” per archiviare e conservare le informazioni sia a livello informatico, sia cartaceo. La registrazione, nell’archivio unico, dovrà essere esperita entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico al professionista o dall’espletamento dell’operazione. Entro un anno per rapporti in essere precedenti alla normativa.
Istituire l’archivio è molto importante. Per la mancata istituzione di questo, si prevede l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro con l’obbligo di conservazione dati per la durata di 10 anni a far data dalla chiusura del rapporto.
Meno grave è la sua tardiva istituzione: multa da 2.582 a 12.911 euro.
Ogni operazione che al vaglio del professionista possa sembrare sospetta, deve essere segnalata, cioè tutte quelle «operazioni che per caratteristiche entità natura o qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell’operazione possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale (Riciclaggio ed Impiego di denaro o attività di provenienza illecita)».
In questi casi, la valutazione, spetta al professionista e dovrà basarsi su considerazioni deduttive di carattere generale, ma soprattutto sull’esperienza professionale acquisita nel settore nell’arco degli anni.
L’attività di controllo, anomalie, incongruenze che il professionista è tenuto ad esperire, sono riportate nell’allegato b) del disciplinare dell’Uic.
Qualora venga riscontrato un fumus di riciclaggio, la segnalazione è tassativa, obbligatoria, ma soprattutto deve essere tempestiva.
Il decreto attuativo è steso anche per i giudizi arbitrali e conciliativi ma l’obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in sede di elaborazione di linea difensiva in procedimenti giudiziali.