Tra i reati penali che possono essere contestati alle società, faranno parte anche l’associazione a delinquere ed il riciclaggio. A circa metà febbraio 2006, è stata ratificata la Convenzione ONU di Palermo del 2000 sul Crimine Organizzato e tre protocolli addizionali contro la tratta di persone, il traffico di migranti ed il traffico di armi che estende le responsabilità penali dei dipendenti anche alle società.
Sino ad oggi, le società non erano imputabili da un punto di vista penale per i reati commessi dai propri impiegati e lavoratori, per cui, cade una inviolabilità che le garantiva dal comportamento illecito dei suoi dipendenti.
La ratifica della convenzione, non ancora pubblicata sulla G.U., estende la gamma dei reati di carattere transnazionale.
La sanzione penale per questi reati, è la reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni ed e sono sempre previste applicazioni di sanzioni interdittive in aggiunta a quelle pecuniarie.
Si configura la fattispecie di reato transnazionale quando a consumarlo sia stato un gruppo criminale organizzato in collaborazione con altri gruppi criminali organizzati su base internazionale di Stati diversi: Associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, immigrazioni clandestine, intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni, favoreggiamento personale.
Il riferimento normativo è il D.Lgs n. 231 del 2001 la cui applicabilità è divenuta fattiva anche nei confronti dei delitti transnazionali.
La Convenzione ONU del 2000, ha segnato una tappa fondamentale e significativa nel disciplinare le stesse cognizioni condivise di reati tra Stati diversi.
In definitiva, questi, si sono impegnati a riconoscere come criminali, nelle proprie legislazioni, i reati di partecipazione ad organizzazione criminale, riciclaggio, corruzione ed ostruzione della giustizia.
In definitiva, all’impianto originario voluto dal D.Lgs n. 231/2001, si sono aggiunti altri reati con la previsione, altre che di pene pecuniarie che vanno da 258 a 1.549 euro, anche l’applicazione di misure interdittive quali, tra le altre, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il disegno di legge n. 2351, poi, introduce, nel nostro ordinamento, novità rilevanti in tema di operazioni sotto copertura resi possibili anche per i reati di qualsiasi forma di sfruttamento ai sensi degli artt. 600 e seguenti del nostro c.p., nonché in materia di immigrazioni clandestine.