La sua prestazione è una prestazione di “mezzo” non di “risultato”
L’art. 1176, comma 1, c.c. dice che nell’adempiere alla propria obbligazione il medico deve attenersi a tutti quegli oneri che gli sono imposti dalla sua professione usando non solo la “diligenza del buon padre di famiglia”.
Nel campo medicale, la diligenza del buon padre di famiglia, deve commisurarsi col rango e le responsabilità che incombono sul medico data la delicatezza della professione. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ( Sez., civ., III, 11 marzo 2002, n. 2492) si è pronunciata recentemente: «In tema di risarcimento del danno, il medico chirurgo, nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., ma è quella specifica del debitore qualificato, come prescritto dall’art. 1176, comma 2, c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono l’obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria».
L’operato del medico è quindi sottoposto ad un severo codice comportamentale che ha come unico scopo la salute del malato. Quest’ultimo avrà l’obbligo di collaborare con l’attività del medico perché, in caso contrario, l’atteggiamento del paziente, andrà ad alleggerire la responsabilità del medico.
Quando ricorriamo alle cure di un medico, è perché siamo costretti da una malattia, un fastidio, una patologia più o meno grave che ci rende la vita impossibile. Il medico allora è il professionista competente al quale rivolgerci per tentare di risolvere il nostro problema. Quante volte però, il medico non è riuscito a guarire le nostre patologie. Questo non significa affatto che sia stato poco professionale o negligente.
Il medico è un professionista ed il professionista è tenuto a prestare una obbligazione di mezzi, è tenuto a prestare solo la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito.
L’obbligazione di mezzi, si distingue da quella di risultato, perché quest’ultima deve necessariamente raggiungere il risultato voluto. Il falegname, per esempio, è tenuto ad una obbligazione di risultato. Egli avrà adempiuto esattamente all’obbligazione solo quando avrà realizzato e consegnato il mobile che gli era stato commissionato, secondo tutte le regole ed i canoni del mestiere. Nel caso in cui il committente constaterà che il risultato voluto non è stato raggiunto, potrà chiedere al falegname il risarcimento del danno, una decurtazione del prezzo, oppure un nuovo mobile che sia questa volta conforme alle aspettative ed al disegno originari.
Il medico non è tenuto, di contro, a guarire per forza. Non si può certo dire che il medico è inadempiente perché non ha guarito la mia patologia. Potrò solo accertarmi se egli abbia posto in essere tutte quelle regole deontologiche e scientifiche a sua disposizione e le abbia poste in essere in maniera corretta. In parole povere, se colpa c’è stata da parte del medico nella violazione di una di queste regole, sarà il paziente a doverlo dimostrare.
In questi casi, il malato potrà imputare al medico responsabilità contrattuale o responsabilità extracontrattuale. Il primo tipo di responsabilità è quello caratteristico derivante da un contratto, dalla legge o da un atto unilaterale. Se il medico non ottempera l’obbligazione del contratto concluso, risulta inadempiente ed, in quanto inadempiente, è tenuto a risarcire il danno come prescritto dall’art. 1218 c.c.: « Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
La responsabilità extracontrattuale deriva direttamente dalla commissione di un fatto illecito violando il principio generale del neminem laedere.
Nella responsabilità contrattuale, il malato che si lamenta dell’operato del medico, dovrà dimostrare il suo inadempimento dimostrando la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia.
Nella responsabilità extracontrattuale si configura indipendentemente dall’esistenza di un inadempimento contrattuale ma quando sia diretta conseguenza di un fatto illecito. Le principali differenze tra le due fattispecie di responsabilità risiedono nell’onere della prova. Per la responsabilità contrattuale, questa incombe sul medico il quale deve dimostrare che l’inadempimento o il ritardo non sono a lui riferibili per impossibilità della prestazione derivante da cause a lui non imputabili.
Nell’illecito extracontrattuale, l’onere delle prova per la richiesta di risarcimento danni, incombe sul malato il quale deve dimostrare che dalla condotta del medico, sia scaturito un danno. Deve dimostrare in poche parole il nesso causale, cioè che la condotta del medico abbia procurato quel danno.
Per proporre le due forme di responsabilità, bisogna sapere che l’azione di responsabilità per l’illecito extracontrattuale, si prescrive in cinque anni, mentre quella per la responsabilità contrattuale per inadempimento, si prescrive in dieci anni
Il medico, tenuto ad una obbligazione di risultato, al cospetto di una pretesa risarcitoria del malato insoddisfatto o addirittura che ritiene di essere stato danneggiato, deve solo, per difendersi, dimostrare che il suo comportamento è stato diligente, perito e prudente e che, per questi motivi, dato che non era obbligato ad ottenere un risultato, è libero da ogni accusa.