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La responsabilità  del medico per i reati colposi.

Nesso di causalià Accade spesso che pazienti che abbiano fatto ricorso alle cure del medico, abbiano subito danni e lesioni a causa della condotta non proprio perfetta del sanitario.Diciamo subito che, quando ci accorgiamo di aver subito una lesione per colpa del medico, abbiamo una duplice possibilità di rivendicazione: una civile di risarcimento del danno ed una penale sempre quando sia esperita nel tempo do 90 giorni (art. 124 c.p.) dalla constatazione del reato.In questo caso dovremo ricorrere all’ausilio di un perito che, dopo un accurato esame della situazione sanitaria di fatto della quale patiamo le conseguenze, ci fornirà un documento che proverà la responsabilità del medico.In casi di decesso del paziente, dove si subdola che la morte sia in nesso causale diretto con la condotta del medico, i familiari faranno bene a sporgere subito denuncia chiedendo al Pubblico Ministero che venga esperita l’autopsia ed il sequestro delle cartelle cliniche del de cuius.Il nesso di causalità nei reati colposi omissivi impropri, nel caso di specie omicidio o lesioni personali, quando l’autore con la propria condotta non ha impedito il verificarsi di un evento come da art. 590 c.p. (lesioni colpose), ha rappresentato un notevole problema interpretativo per la giurisprudenza.La prassi giurisprudenziale, nell’accertamento del nesso di causalità, si è sempre basata su un criterio probabilistico/statistico cioè «il grado di probabilità richiesto quanto all’efficacia imperativa e salvifica del comportamento alternativo, omesso ma supporto come realizzato, rispetto al singolo evento lesivo».In altre parole significa che la giurisprudenza era orientata a riconoscere la responsabilità penale del medico sulla base della prova che un diverso atteggiamento del sanitario avrebbe impedito, con un elevato grado di probabilità “prossimo alla certezza” (cioè quasi il 100%), il divenire dell’evento dannoso.Successivamente si è provato invece a parlare di “probabilità logica” cioè come “alto o elevato grado di probabilità razionale”. Il Giudice è tenuto a verificare l’esistenza del nesso di causalità della condotta amissiva del medico in relazione al verificarsi dell’evento cioè che sia stata la condizione necessaria con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”: Cassazione pen., Sez. Unite, 11 novembre 2002, n. 30328 «In ordine al problema dell’accertamento del rapporto di causalità, con particolare riguardo alla categoria dei reati omissivi impropri e allo specifico settore dell’attività medico-chirurgica, devono essere enunciati i seguenti principi di diritto: a) il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; b) non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma. o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificare la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, così che, all’esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell’evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”; c) l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori unteragenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio. Alla Corte di cassazione, infine, quale giudice di legittimità, è assegnato il compito di controllare retrospettivamente la razionalità delle argomentazioni giustificative – la cosiddetta giustificazione esterna della decisione inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi e ai criteri che sostengono le conclusioni»; Cassazione pen., Sez. IV, 10 giugno 2002, n. 22568 «In tema di responsabilità per colpa professionale omissiva del sanitario, per ritenersi sussistente il nesso causale tra la condotta dovuta, ma omessa, e l’evento dannoso, non può farsi ricorso al concetto di “probabilità statistica”, basato cioè sulla verifica empirica di casi pregressi che conduca ad una enunciazione percentualistica dei casi in cui, data una certa premessa, si verifica una determinata conseguenza, vuoi che si intenda tale concetto come “probabilità confinante con la certezza”, vuoi, addirittura, come “probabilità identificabile con la certezza”. Al contrario, occorre adottare il diverso concetto della “probabilità logica”, che involge un giudizio complessivo del quale la probabilità statistica è solo una componente e che si risolve in un’affermazione di elevata credibilità razionale – in un senso o nell’altro – del risultato dell’operazione logica compiuta dal giudice. In una tale ottica, il giudice potrà e dovrà giungere alle proprie conclusioni facendo ricorso anche alle regole desumibili dalle leggi di copertura di carattere universale, dalle leggi semplicemente statistiche e dalle massime di comune esperienza, ma tenendo in considerazione tutti gli specifici fattori presenti e quelli interagenti sì da poter pervenire a un giudizio di elevata credibilità razionale (“al di là di ogni ragionevole dubbio”), secondo i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato».Queste sentenze della Suprema Corte di Cassazione dimostrano il superamento della “probabilità-statistica” che renda «possibile effettuare il giudizio controfattuale (supponendo realizzata l’azione doverosa omessa e chiedendosi se in tal caso l’evento sarebbe venuto meno) con una percentuale vicina a cento»; Cassazione pen., Sez. IV, 28 novembre 2000, n. 14006 «In tema di responsabilità medica, il rapporto di causalità deve essere accertato avvalendosi di una legge di copertura, scientifica o statistica, che consenta di ritenere che la condotta omissiva, con una probabilità vicina alla certezza, sia stata causa di un determinato evento. (Fattispecie nella quale si è accertato che un tempestivo ricovero in ospedale di un paziente colpito da infarto acuto del miocardio avrebbe consentito un adeguato trattamento che, con un alto grado di probabilità – in termini di elevati coefficienti percentualistici vicino a cento o quasi cento – avrebbe migliorato notevolmente la prognosi del paziente ed evitato l’evento letale verificatosi solo dopo pochi giorni)», con il criterio della “probabilità logica”. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. dist. Caserta, 13 maggio 2004, n. 509 «Ai fini dell’affermazione della responsabilità del medico, non è necessario individuare il nesso di causalità tra condotta ed evento in termini i certezza oggettiva (storica e scientifica), risultante da elementi probatori altrettanto inconfutabili sul piano dell’oggettività, essendo sufficiente che l’individuazione predetta ricorra in termini di certezza processuale, ossia di certezza acquisita dal giudice sulla base dell’evidenza disponibile all’esito dell’istruttoria e a seguito della ricostruzione ed interpretazione logica degli elementi di prova»; Cassazione pen., Sez. IV, 15 novembre 2002, n. 38334 «In tema di responsabilità per colpa professionale omissiva del sanitario, per poter affermare il nesso causale, è necessaria al riguardo la “certezza processuale”, che deve essere desunta dal giudice valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, secondo un procedimento logico – analogo a quello seguito allorquando si tratta di valutare la prova indiziaria, la cui disciplina è dettata dal comma 2 dell’art. 192 c.p.p. – che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva “al di là di ogni ragionevole dubbio”».La “probabilità logica”, dunque, richiamata dalle sezioni Unite della cassazione è il criterio al quale il giudice deve ricorrere per addivenire ad una soluzione equilibrata della fattispecie in esame tenendo in buon conto tutti gli elementi che hanno caratterizzato, oggettivamente e soggettivamente l’attività diagnostica e terapeutica del medico e le sue scelte tecniche che ha ritenuto opportuno porre in essere.Tale orientamento ammette che non è possibile predeterminare un codice di leggi e comportamenti della professione medica basato su un criterio di valutazione di credibilità razionale (Amato) applicato al caso concreto.

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