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Il disturbo alla quiete ed al sonno dovuto al rumore.

Tutela giuridica

E’ possibile vedersi risarcito il danno esistenziale, quel tipo di risarcimento che non è patrimoniale definito dalla dottrina come “un pregiudizio areddituale”.

Chiunque ritenga di aver subito un danno a causa di immissioni di rumori intollerabili che disturbano la quiete ed il sonno, può, attraverso l’istituto della denuncia-querela penale, chiedere anche il risarcimento del danno alla salute costituendosi parte civile nel processo penale.

Le sofferenze fisiche sopportate, sono risarcibili anche a prescindere dal fatto che la causa scatenante non sia configurata quale reato.

I danni accertati che provocati dal rumore sono stati codificati in una sentenza del Tribunale di Napoli 17 novembre 1990: «le alterazioni generate dal rumore sull’organismo umano e particolarmente sulle sue funzioni vegetative sono state accertate dagli studiosi e si possono così riassumere:1. nessun sistema della vita vegetativa risulta privo di reazioni al rumore di una certa intensità. Per quanto riguarda, in particolare, concerne il rumore urbano il limite di sicurezza è certamente inferiore a quello di sicurezza usuale per le industrie;2. vengono alterati i valori della compensazione del sangue con un aumento del sangue di determinate cellule;3. la funzione digestiva presenta alterazioni di rilievo quali spasmi al piloro, iper o iposecrezione di succhi gastroenterici;4. alterazione della motilità intestinale con crisi di diarrea o di ostinata stipsi;5. alterazioni delle funzioni renali con iper o iposecrezione urinaria;6. alterazione della glicemia;7. alterazione della secrezione salivare.Oltre a provocare danni così rilevanti il rumore possiede un generico potere di depressione delle capacità mentali con scadimento di quasi tutte le funzioni dell’intelligenza ed in particolare dell’attenzione, con conseguente detrimento per l’attività lavorativa. Il rumore esercità altresì una notevole influenza sul tempo di reazione, sull’apprendimento di cui riduce l’efficienza, sulla fatica generale dell’uomo».In ogni caso è necessario fornire la prova dei rumori di cui ci si lamenta, superino i limiti della normale tollerabilità: Cassazione pen. 7 agosto 1996, Tarsi «Per la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (normale tollerabilità per rendere applicabile la contravvenzione) è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone. La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti, di guisa che non vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l’intensità dei suoni, allorchè il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tali da superare i limiti di normale tollerabilità».

I danni risarcibili dall’inquinamento acustico sono soprattutto di carattere non patrimoniale risarcibili solo in casi determinati dalla legge ex art. 2095 c.c., ma, nel caso che la vittima del danno acustico accusi disturbi che necessitano di cure mediche e specialistiche, potrà chiedere il risarcimento di danni di natura patrimoniale.

L’inquinamento acustico è assurto a rango di interesse giurisprudenziale da poco tempo. La prima direttiva comunitaria risale al 1970 seguente a sole due raccomandazioni del ’62 e del ’66 con le quali si sottolineava quanto il rumore fosse causa di sordità ed ipoacusia. L’allegato Aal D.P.C.M. 1° marzo 1991 definisce l’inquinamento acustico come «qualsiasi emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente», mentre l’art. 2 della legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, definisce il concetto di inquinamento acustico quale «l’introduzione di rumore nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività imane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi».E’ possibile vedersi risarcito il danno esistenziale, quel tipo di risarcimento che non è patrimoniale definito dalla dottrina come “un pregiudizio areddituale”.Il danno esistenziale riguarda tutta la sfera delle attività che un individuo svolge per piacere o necessità: relazioni affettive, rapporti sociali, attività religiose, sportive, ludiche e da diporto, relazioni familiari, insomma attività che hanno a che fare con la sfera biologico-esistenziale.

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